Art. 15
Contestazioni della decisione adottata nel quadro della fase nazionale
In vigore dal 29 set 2025
Contestazioni della decisione adottata nel quadro della fase nazionale
Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono all’Ufficio le informazioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411 tramite il sistema digitale in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione.
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