Art. 7

Esame del ricorso

In vigore dal 29 set 2025
Esame del ricorso 1.   L’esame del ricorso è limitato ai motivi invocati nella memoria contenente i motivi. Gli elementi di diritto non sollevati dalle parti sono esaminati dalla commissione di ricorso solo qualora riguardino forme sostanziali oppure sia necessario risolvere tali elementi al fine di garantire una corretta applicazione del regolamento (UE) 2023/2411 in relazione ai fatti, alle prove e agli argomenti presentati dalle parti. 2.   L’esame del ricorso comprende solo le domande o le richieste che sono state sollevate nella memoria contenente i motivi di ricorso e che sono state sollevate per tempo nel procedimento dinanzi alla divisione preposta alle indicazioni geografiche. 3.   La commissione di ricorso può accogliere fatti o prove presentati per la prima volta dinanzi ad essa solo se tali fatti o prove soddisfano le seguenti condizioni: a) possono, a un primo esame, essere rilevanti per l’esito della causa; e b) non sono stati presentati per tempo per valide ragioni, in particolare se vanno semplicemente a integrare i fatti e le prove pertinenti che erano già stati presentati per tempo, o che sono depositati per contestare conclusioni raggiunte oppure che sono stati esaminati d’ufficio dall’organo di primo grado nella decisione soggetta a ricorso. 4.   Se la commissione di ricorso decide di consultare il comitato consultivo durante la procedura di ricorso di cui all’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/2411, la parte convenuta, il ricorrente e le autorità competenti o i punti di contatto unici dello Stato membro in cui il ricorrente e la parte convenuta risiedono o sono stabiliti sono informati di tale consultazione attraverso il sistema digitale. La commissione di ricorso, unitamente alla notifica di tale consultazione, fornisce loro una traduzione automatica verificata nella pertinente lingua ufficiale dell’Unione dei rispettivi Stati membri. 5.   La commissione di ricorso notifica alla parte convenuta e al ricorrente e alle autorità competenti o ai punti di contatto unici dello Stato membro in cui il ricorrente e la parte convenuta risiedono o sono stabiliti, attraverso il sistema digitale, il parere del comitato consultivo. La commissione di ricorso, unitamente al parere del comitato consultivo, fornisce loro una traduzione automatica verificata nella pertinente lingua ufficiale dell’Unione dei rispettivi Stati membri. 6.   Nel caso in cui il ricorrente o la parte convenuta risiedano o siano stabiliti in un paese terzo, la commissione di ricorso notifica le informazioni sulle consultazioni e il parere del comitato consultivo al ricorrente e alla parte convenuta o alle autorità competenti del paese terzo, a seconda dei casi, unitamente alle traduzioni automatiche verificate nella lingua ufficiale dell’Unione in cui il ricorrente ha presentato l’atto di ricorso o in cui la parte convenuta ha presentato la risposta. Nel caso in cui la parte convenuta non abbia presentato una risposta, le traduzioni saranno fornite nella lingua in cui la parte convenuta ha depositato il prima atto del relativo procedimento dinanzi all’Ufficio.
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Esame del ricorso (Art. 7 Regolamento (UE) 2025/1955) — Testo vigente | Portale Normativo