Art. 6

Risposta

In vigore dal 29 set 2025
Risposta 1.   La parte convenuta può presentare una risposta in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione entro due mesi dalla data di notifica della memoria contenente i motivi del ricorrente. In circostanze eccezionali tale termine può essere prorogato su richiesta motivata della parte convenuta. 2.   La risposta contiene il nome e l’indirizzo della parte convenuta e soddisfa, mutatis mutandis, le condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’, paragrafo 1, lettere a) e c), del presente regolamento. 3.   Non appena depositata la risposta, la commissione di ricorso la notifica al ricorrente e alle autorità competenti o ai punti di contatto unici degli Stati membri in cui il ricorrente e la parte convenuta risiedono o sono stabiliti, nella lingua ufficiale in cui tale risposta è stata presentata dal ricorrente, unitamente a una sua traduzione automatica verificata nella pertinente lingua ufficiale dell’Unione dei rispettivi Stati membri. 4.   Su richiesta motivata presentata dal ricorrente entro due settimane dalla notifica della risposta e della sua traduzione, la commissione di ricorso può autorizzare il ricorrente a integrare la memoria contenente i motivi con una replica entro un termine indicato dalla commissione stessa. 5.   Non appena depositata la replica integrativa, la commissione di ricorso la notifica alla parte convenuta e alle autorità competenti o ai punti di contatto unici degli Stati membri in cui il ricorrente e la parte convenuta risiedono o sono stabiliti, nella lingua ufficiale in cui tale replica è stata presentata dal ricorrente, unitamente a una sua traduzione automatica verificata nella pertinente lingua ufficiale dell’Unione dei rispettivi Stati membri. 6.   Nel caso in cui abbia autorizzato il ricorrente a integrare la memoria contenente i motivi con una replica, la commissione di ricorso autorizza anche la parte convenuta a integrare la risposta con una controreplica entro un termine indicato dalla commissione stessa. 7.   Non appena depositata la controreplica, la commissione di ricorso la notifica al ricorrente e alle autorità competenti o ai punti di contatto unici degli Stati membri in cui il ricorrente e la parte convenuta risiedono o sono stabiliti, nella lingua ufficiale in cui tale controreplica è stata presentata dal ricorrente, unitamente a una sua traduzione automatica verificata nella pertinente lingua ufficiale dell’Unione dei rispettivi Stati membri. Nel caso in cui la parte convenuta o il ricorrente risiedano o siano stabiliti in un paese terzo, la commissione di ricorso notifica la risposta, la replica integrativa e la controreplica al ricorrente o alla parte convenuta o all’autorità competente del paese terzo, a seconda dei casi, nella lingua ufficiale in cui tali documenti sono stati presentati, unitamente a una loro traduzione automatica verificata nella lingua ufficiale dell’Unione in cui il ricorrente ha presentato l’atto di ricorso o in cui la parte convenuta ha presentato la risposta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:1955:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Risposta (Art. 6 Regolamento (UE) 2025/1955) — Testo vigente | Portale Normativo