Art. 3
In vigore dal 22 set 2025
1. Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/591 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido gliossilico originario della Repubblica popolare cinese sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.
2. L'esenzione di cui all' si applica anche al dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/591.
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