Art. 2

In vigore dal 22 set 2025
Il prodotto di cui all', paragrafo 1, è esentato dal dazio antidumping definitivo se è importato per essere utilizzato nella produzione di agenti riducenti a base di zolfo privi di formaldeide («FFSRA») e ha un tenore di ferro (Fe) compreso tra ≥ 10 e ≤ 20 ppm (parti per milione). Tale esenzione è subordinata alle condizioni stabilite nelle disposizioni doganali dell'Unione concernenti il regime di uso finale, in particolare nell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.
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