Art. 2

Limitazioni alle modifiche del programma e ai trasferimenti

In vigore dal 18 set 2025
Limitazioni alle modifiche del programma e ai trasferimenti Gli importi corrispondenti a impegni sospesi dalle misure adottate nel contesto del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 e gli importi che superano l’importo di flessibilità corrispondenti agli obiettivi specifici oggetto di una valutazione negativa della Commissione sulla base dell’applicazione delle condizioni abilitanti orizzontali a norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/1060 non sono oggetto di una modifica del programma o di un trasferimento a norma del presente regolamento.
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