Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) 2021/1057

In vigore dal 18 set 2025
Modifiche del regolamento (UE) 2021/1057 Il regolamento (UE) 2021/1057 è così modificato: 1) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 5 bis Disposizioni specifiche riguardanti il riesame intermedio e la relativa flessibilità della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente 1.   Nel 2026 la Commissione versa a titolo di prefinanziamento aggiuntivo una tantum l’1,5 % del sostegno totale a carico del FSE+ a norma della decisione che approva la modifica del programma. Tale percentuale di prefinanziamento aggiuntivo una tantum nel 2026 è aumentata al 9,5 % per i programmi che interessano una o più regioni di livello NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l’Ucraina, a condizione che il programma non riguardi l’intero territorio dello Stato membro interessato. Tuttavia, se in uno Stato membro, le regioni di livello NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l’Ucraina sono incluse unicamente in programmi che riguardano l’intero territorio dello Stato membro interessato, la percentuale aumentata si applica anche a tali programmi. 2.   Il prefinanziamento aggiuntivo una tantum di cui al paragrafo 1del presente articolo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il 10 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate stabilite a norma degli articoli 12 bis, 12 quater o 12 quinquies, nel quadro del riesame intermedio, a condizione che la richiesta di modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025 (“soglia del 10 %”). Ai fini della soglia del 10 % sono conteggiate anche le seguenti riassegnazioni nell’ambito dello stesso programma: a) riassegnazioni dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) o dal Fondo di coesione a una o più delle priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punti vi) e vii), lettera b), punti v), ix), xi) e xii), lettera c), punto iii), lettera d), punto vii), e lettera e), punti iii) e iv), del regolamento (UE) 2021/1058 nel contesto del riesame intermedio; b) riassegnazioni dal Fondo per una transizione giusta (JTF) alle priorità dedicate stabilite per sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP) istituita dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), o alla promozione dell’accesso ad alloggi a prezzi accessibili a norma del regolamento (UE) 2021/1056 nel contesto del riesame intermedio; c) riassegnazioni dal FESR o dal Fondo di coesione alle priorità dedicate per gli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), del regolamento (UE) 2021/1058, o dal FSE+ a priorità dedicate stabilite a norma dell’articolo 12 bis del presente regolamento, o dal JTF alle priorità dedicate stabilite per sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP, approvate nelle modifiche del programma prima del riesame intermedio; d) riassegnazioni dal FESR o dal Fondo di coesione a priorità stabilite per l’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto v), del regolamento (UE) 2021/1058, approvate nelle modifiche del programma dal 1o gennaio 2025. 3.   Le risorse seguenti non sono prese in considerazione ai fini del calcolo dell’importo corrispondente alla soglia del 10 %: a) le risorse dello strumento dell’Unione europea per la ripresa di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/1056; b) i finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 110, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2021/1060; c) le risorse riassegnate a una o più delle priorità dedicate stabilite per sostenere la risposta alle catastrofi naturali a norma dell’articolo 12 ter del presente regolamento o nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punto x), del regolamento (UE) 2021/1058. 4.   Il prefinanziamento aggiuntivo una tantum che è dovuto allo Stato membro e che deriva da modifiche del programma in virtù della riassegnazione alle priorità dedicate di cui al paragrafo 2 del presente articolo è conteggiato, ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) 2021/1060, come pagamento effettuato nel 2025, a condizione che la richiesta di modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025. 5.   In deroga all’articolo 63, paragrafo 2, e all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, il termine ultimo per l’ammissibilità delle spese e il disimpegno è il 31 dicembre 2030 se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il 10 % delle risorse finanziarie del programma a una o più priorità dedicate di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 6.   Se uno Stato membro dispone di un solo programma che riguarda il suo intero territorio e se tale programma è finanziato dal FESR, dal Fondo di coesione, dal FSE+ e dal JTF, la deroga di cui al paragrafo 5 si applica quando almeno il 7 % delle risorse finanziarie del programma è riassegnato a una o più delle priorità dedicate di cui al paragrafo 2. 7.   Per quanto riguarda i programmi di cui ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo, qualora il regolamento (UE) 2021/1060 stabilisca la data del termine ultimo ai fini dell’applicazione degli obblighi in materia di quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, gestione finanziaria, informazione e valutazione, tale data si intende riferita alla stessa data dell’anno successivo. Inoltre, in deroga all’, punto 29), del regolamento (UE) 2021/1060, si considera che per tali programmi il periodo contabile finale corrisponda al periodo compreso tra il 1o luglio 2030 e il 30 giugno 2031. 8.   In deroga all’articolo 112, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dei programmi che interessano una o più regioni di livello NUTS 2 confinanti con la Russia, la Bielorussia o l’Ucraina è aumentato di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile, senza superare il 100 %. Il tasso di cofinanziamento più elevato non si applica ai programmi che riguardano l’intero territorio dello Stato membro interessato, a meno che tali regioni di livello NUTS 2 non siano incluse unicamente in programmi che riguardano l’intero territorio dello Stato membro interessato. La deroga di cui al primo comma del presente paragrafo si applica unicamente se sono state approvate riassegnazioni di almeno il 10 % delle risorse finanziarie del programma a una o più delle priorità dedicate di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che la richiesta di modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025. 9.   Oltre alla valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, da presentare per ciascun programma a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri possono, entro il 31 dicembre 2025, ripresentare una valutazione complementare e le relative richieste di modifica del programma alla Commissione, tenendo conto della possibilità correlata alle priorità dedicate stabilite a norma degli articoli 12 bis, 12 quater o 12 quinquies del presente regolamento. Si applicano i termini di cui all’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060. (*1)  Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj).»;" 2) l’articolo 12 bis è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri possono utilizzare il FSE+ per fornire sostegno agli obiettivi STEP di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/795 nell’ambito dei pertinenti obiettivi specifici di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, anche sostenendo lo sviluppo di competenze nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, tra l’altro quelle basate su programmi di apprendimento creati dalle accademie europee delle competenze, nonché la formazione dei giovani e la qualificazione, il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione dei lavoratori nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette.» ; b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Oltre al prefinanziamento per il programma di cui all’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060, se la Commissione approva una modifica di un programma comprendente una o più priorità dedicate alle operazioni sostenute dal FSE+ che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all’ del regolamento (UE) 2024/795, la Commissione versa un prefinanziamento eccezionale del 20 % sulla base della dotazione per tali priorità, a condizione che la richiesta di modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025. Qualora tali priorità dedicate siano state incluse in una richiesta di modifica del programma presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2025, la Commissione versa un prefinanziamento eccezionale una tantum pari al 30 % della dotazione a tali priorità, a norma della decisione che approva la modifica del programma. Tale prefinanziamento eccezionale è versato entro 60 giorni dall’adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma.» ; 3) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 12 quater Sostegno allo sviluppo di competenze legate alla preparazione civile, all’industria della difesa, incluse le capacità a duplice uso, e alla cibersicurezza 1.   Gli Stati membri possono utilizzare il FSE+ per fornire sostegno allo sviluppo di competenze legate alla preparazione civile, all’industria della difesa, incluse le capacità a duplice uso, e alla cibersicurezza nell’ambito di priorità dedicate, privilegiando le competenze legate alle capacità a duplice uso e alla preparazione civile. Nella selezione delle operazioni, conformemente all’articolo 73 del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri danno priorità alle microimprese, alle piccole e medie imprese, ai servizi pubblici per l’impiego e all’economia sociale. Le priorità dedicate possono sostenere uno qualsiasi degli obiettivi specifici stabiliti all’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a g), del presente regolamento. 2.   Le risorse assegnate alle priorità dedicate di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono prese in considerazione quale base del calcolo del rispetto dei requisiti di concentrazione tematica di cui all’articolo 7. 3.   Oltre al prefinanziamento annuale per il programma di cui all’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione versa il 20 % della dotazione alle priorità dedicate di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a norma della decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum, a condizione che la richiesta di modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025. Tale prefinanziamento eccezionale una tantum è versato entro 60 giorni dall’adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma, a norma dell’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060. 4.   Per l’importo versato a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum, a norma dell’articolo 90, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione effettua la liquidazione contabile non oltre il periodo contabile finale. Eventuali interessi generati da tale prefinanziamento eccezionale una tantum sono utilizzati, a norma dell’articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, per il programma in questione allo stesso modo del FSE+ e registrati nei conti del periodo contabile finale. A norma dell’articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, tale prefinanziamento eccezionale una tantum non può essere sospeso. Il prefinanziamento da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare comprende, a norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, ogni prefinanziamento eccezionale una tantum versato. 5.   In deroga all’articolo 112, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dedicate di cui al paragrafo 1 del presente articolo è aumentato di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile, senza superare il 100 %. 6.   In deroga all’articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, per le operazioni sostenute nell’ambito della priorità dedicata di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro interessato non è tenuto a mettere i dati relativi a tali operazioni a disposizione del pubblico qualora tale divulgazione non sia consentita per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, a norma dell’articolo 69, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060. A tal fine, gli Stati membri informano la Commissione prima di selezionare l’operazione interessata dal sostegno. Il presente comma non pregiudica i diritti della Commissione e della Corte dei conti europea di accedere alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni in relazione alle verifiche e agli audit né il dovere del Parlamento europeo di esercitare il controllo politico a norma dell’articolo 14 TUE e di monitorare l’esecuzione del bilancio dell’Unione a norma dell’articolo 319 TFUE. I beneficiari non sono soggetti ai requisiti di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), del regolamento (UE) 2021/1060, per le operazioni sostenute nell’ambito della priorità dedicata di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualora l’esposizione pubblica di informazioni sul sostegno o l’organizzazione di un evento o di un’attività di comunicazione non sia necessaria per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, a norma dell’articolo 69, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060. La Commissione informa il Parlamento europeo almeno una volta all’anno in merito al numero di operazioni che sono oggetto della deroga di cui al secondo comma e al loro costo totale, in modo aggregato, nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza. Articolo 12 quinquies Sostegno all’adattamento legato alla decarbonizzazione 1.   Gli Stati membri possono utilizzare il FSE+ per fornire un sostegno mirato alla formazione finalizzata all’acquisizione di competenze, al miglioramento del livello delle competenze e alla riqualificazione in vista dell’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, concorrendo alla decarbonizzazione delle capacità di produzione nell’ambito di priorità dedicate, con l’obiettivo di preservare la competitività, la sostenibilità e l’innovazione durante la transizione verde. Nella selezione delle operazioni, a norma dell’articolo 73 del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri danno priorità alle microimprese, alle piccole e medie imprese, ai servizi pubblici per l’impiego e all’economia sociale. Le priorità dedicate possono sostenere uno qualsiasi degli obiettivi specifici stabiliti all’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a g), del presente regolamento. 2.   Gli Stati membri possono sostenere la promozione della collaborazione tra differenti organizzazioni, quali gli istituti di istruzione, al fine di favorire lo sviluppo delle competenze negli ambiti di cui al paragrafo 1. 3.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro interessato presenta una richiesta motivata di modifica di un programma in conformità dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060. Qualora disponga già di programmi comprendenti una o più priorità che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro trasmette alla Commissione una richiesta di considerare le priorità in questione come priorità dedicate ai fini del paragrafo 1 del presente articolo. 4.   Oltre al prefinanziamento annuale per il programma di cui all’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione versa il 20 % della dotazione alle priorità dedicate di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a norma della decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum, a condizione che la richiesta di modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2025. Tale prefinanziamento eccezionale una tantum è versato entro 60 giorni dall’adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma, a norma dell’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060. 5.   Per l’importo versato a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum, a norma dell’articolo 90, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione effettua la liquidazione contabile non oltre il periodo contabile finale. A norma dell’articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, eventuali interessi generati da tale prefinanziamento eccezionale una tantum sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo del FSE+ e sono registrati nei conti del periodo contabile finale. A norma dell’articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, tale prefinanziamento eccezionale una tantum non può essere sospeso. Il prefinanziamento da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare comprende, a norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, ogni prefinanziamento eccezionale una tantum versato. 6.   In deroga all’articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso massimo di cofinanziamento per le priorità dedicate di cui al paragrafo 1 del presente articolo è aumentato di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile, senza superare il 100 %.».
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