Art. 1
In vigore dal 1 set 2025
Il regolamento (UE) 2024/2594 è così modificato:
1)
all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione per via elettronica le informazioni relative a tutti i pescherecci battenti la loro bandiera e immatricolati nell’Unione che essi intendono autorizzare a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione, incluse le navi che effettuano o intendono effettuare il rifornimento di carburante o il riapprovvigionamento di pescherecci. Tali informazioni sono trasmesse entro il 15 dicembre di ogni anno per l’anno successivo o comunque prima di esercitare attività di pesca nella zona di regolamentazione.»
;
2)
All’articolo 30, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Entro il 1o dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano all’EFCA le informazioni seguenti:
a)
i nomi e i dati degli ispettori NEAFC del porto autorizzati ad effettuare ispezioni nell’ambito del capo V del regime NEAFC secondo il formato di cui all’allegato XIV;
b)
i nomi e i dati dei funzionari che autorizzano gli sbarchi, i trasbordi e l’uso di altri servizi portuali e
c)
i nomi e i dati degli altri funzionari che hanno accesso ai siti web e alle applicazioni NEAFC a fini di monitoraggio, controllo e sorveglianza.»
;
3)
gli allegati IV e V sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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