Art. 1

Art. 1

In vigore dal 1 set 2025
Il regolamento (UE) 2024/2594 è così modificato: 1) all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione per via elettronica le informazioni relative a tutti i pescherecci battenti la loro bandiera e immatricolati nell’Unione che essi intendono autorizzare a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione, incluse le navi che effettuano o intendono effettuare il rifornimento di carburante o il riapprovvigionamento di pescherecci. Tali informazioni sono trasmesse entro il 15 dicembre di ogni anno per l’anno successivo o comunque prima di esercitare attività di pesca nella zona di regolamentazione.» ; 2) All’articolo 30, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Entro il 1o dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano all’EFCA le informazioni seguenti: a) i nomi e i dati degli ispettori NEAFC del porto autorizzati ad effettuare ispezioni nell’ambito del capo V del regime NEAFC secondo il formato di cui all’allegato XIV; b) i nomi e i dati dei funzionari che autorizzano gli sbarchi, i trasbordi e l’uso di altri servizi portuali e c) i nomi e i dati degli altri funzionari che hanno accesso ai siti web e alle applicazioni NEAFC a fini di monitoraggio, controllo e sorveglianza.» ; 3) gli allegati IV e V sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
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