Art. 1

In vigore dal 6 ago 2025
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di alluminio in rotoli attualmente classificati ai codici NC ex 7607 11 11 ed ex 7607 19 10 (codici TARIC 7607 11 11 11, 7607 11 11 19, 7607 19 10 11 e 7607 19 10 19), originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Società Dazio (%) Codice addizionale TARIC CeDo (Shanghai) Ltd, Shanghai 14,2 B299 Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co. Ltd, Ningbo 15,6 B300 Ningbo Favored Commodity Co. Ltd, Yuyao City 14,6 B301 Able Packaging Co. Ltd, Shanghai 14,6 B302 Guangzhou Chuanlong Aluminium Foil Product Co. Ltd, Guangzhou 14,6 B303 Ningbo Ashburn Aluminium Foil Products Co. Ltd, Yuyao City 14,6 B304 Shanghai Blue Diamond Aluminium Foil Manufacturing Co. Ltd, Shanghai 14,6 B305 Weifang Quanxin Aluminium Foil Co. Ltd, Linqu 14,6 B306 Zhengzhou Zhuoshi Tech Co. Ltd, Zhengzhou City 14,6 B307 Zhuozhou Haoyuan Foil Industry Co. Ltd, Zhouzhou City 14,6 B308 Zibo Hengzhou Aluminium Plastic Packing Material Co. Ltd, Zibo 14,6 B309 Yuyao Caelurn Aluminium Foil Products Co. Ltd, Yuyao 14,6 B310 Tutte le altre società 35,6 B999 3.   Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese di cui al paragrafo 2 è esteso, con un’aliquota del 35,6 %, alle importazioni degli stessi tipi di fogli di alluminio in rotoli spediti dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Thailandia (codici 7607 11 11 11 e 7607 19 10 11). 4.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società menzionate al paragrafo 2 e le esenzioni dall’estensione delle misure stabilita a seguito di inchieste antielusione di cui al paragrafo 3 sono subordinate alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) del (prodotto oggetto del riesame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 5.   L’, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che: a) non ha esportato le merci di cui all’, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011 («periodo dell’inchiesta iniziale»); b) non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che ha collaborato o avrebbe potuto collaborare all’inchiesta che ha condotto all’istituzione del dazio; e c) ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale. 6.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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