Art. 1
In vigore dal 6 ago 2025
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di alluminio in rotoli attualmente classificati ai codici NC ex 7607 11 11 ed ex 7607 19 10 (codici TARIC 7607 11 11 11, 7607 11 11 19, 7607 19 10 11 e 7607 19 10 19), originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Società
Dazio (%)
Codice addizionale TARIC
CeDo (Shanghai) Ltd, Shanghai
14,2
B299
Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co. Ltd, Ningbo
15,6
B300
Ningbo Favored Commodity Co. Ltd, Yuyao City
14,6
B301
Able Packaging Co. Ltd, Shanghai
14,6
B302
Guangzhou Chuanlong Aluminium Foil Product Co. Ltd, Guangzhou
14,6
B303
Ningbo Ashburn Aluminium Foil Products Co. Ltd, Yuyao City
14,6
B304
Shanghai Blue Diamond Aluminium Foil Manufacturing Co. Ltd, Shanghai
14,6
B305
Weifang Quanxin Aluminium Foil Co. Ltd, Linqu
14,6
B306
Zhengzhou Zhuoshi Tech Co. Ltd, Zhengzhou City
14,6
B307
Zhuozhou Haoyuan Foil Industry Co. Ltd, Zhouzhou City
14,6
B308
Zibo Hengzhou Aluminium Plastic Packing Material Co. Ltd, Zibo
14,6
B309
Yuyao Caelurn Aluminium Foil Products Co. Ltd, Yuyao
14,6
B310
Tutte le altre società
35,6
B999
3. Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese di cui al paragrafo 2 è esteso, con un’aliquota del 35,6 %, alle importazioni degli stessi tipi di fogli di alluminio in rotoli spediti dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Thailandia (codici 7607 11 11 11 e 7607 19 10 11).
4. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società menzionate al paragrafo 2 e le esenzioni dall’estensione delle misure stabilita a seguito di inchieste antielusione di cui al paragrafo 3 sono subordinate alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) del (prodotto oggetto del riesame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
5. L’, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:
a)
non ha esportato le merci di cui all’, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011 («periodo dell’inchiesta iniziale»);
b)
non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che ha collaborato o avrebbe potuto collaborare all’inchiesta che ha condotto all’istituzione del dazio; e
c)
ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.
6. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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