Art. 2

In vigore dal 29 lug 2025
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 è così rettificato: 1) la nota 1 dell'allegato IV.1 è sostituita dalla seguente: «Dall'1.7 al 31.3: 09.8601. Dall'1.4 al 30.6: 09.8602. Dall'1.7 al 30.6: per l'Egitto: 09.8450, per il Vietnam: 09.8451, per il Giappone: 09.8452, per Taiwan: 09.8453, per l'Australia: 09.8454, per la Svizzera: 09.8455, gli Stati Uniti: 09.8456, per la Libia: 09.8457, per il Canada: 09.8458 e per l'Algeria: 09.8459.». 2) la nota 2 dell'allegato IV.1 è sostituita dalla seguente: «Dall'1.7 al 31.3: 09.8661. Dall'1.4 al 30.6: 09.8662.»; 3) la nota 6 dell'allegato IV.1 è sostituita dalla seguente: «Dall'1.7 al 31.3: 09.8609. Dall'1.4 al 30.6: 09.8610. Dall'1.7 al 30.6: per la Turchia: 09.8430, per il Vietnam: 09.8431, per Taiwan: 09.8432 e per la Tunisia: 09.8422.»; 4) la nota 7 dell'allegato IV.1 è sostituita dalla seguente: «Dall'1.7 al 31.3: 09.8611. Dall'1.4 al 30.6: 09.8612. Dall'1.4 al 30.6: per la Cina*: 09.8581, per la Corea (Repubblica di)*: 09.8582, per l'India*: 09.8583 e per il Regno Unito*: 09.8584 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell', paragrafo 5.»; 5) la nota 9 dell'allegato IV.1 è sostituita dalla seguente: «Dall'1.7 al 31.3: 09.8615. Dall'1.4 al 30.6: 09.8616. Dall'1.7 al 30.6: per l'India: 09.8423, per la Turchia: 09.8424 e per il Giappone: 09.8419.»; 6) la nota 10 dell'allegato IV.1 è sostituita dalla seguente: «Dall'1.7 al 31.3: 09.8617. Dall'1.4 al 30.6: 09.8618. Dall'1.7 al 30.6: per l'India: 09.8425, per l'Indonesia: 09.8426, per la Corea (Repubblica di): 09.8427 e per la Turchia: 09.8418.»; 7) la nota 15 dell'allegato IV.1 è sostituita dalla seguente: «Dall'1.7 al 31.3: 09.8627. Dall'1.4 al 30.6: 09.8628. Dall'1.7 al 30.6: per l'Algeria: 09.8428, per l'Egitto: 09.8429 e per la Cina: 09.8417.»; 8) la nota 16 dell'allegato IV.1 è sostituita dalla seguente: «Dall'1.7 al 31.3: 09.8629. Dall'1.4 al 30.6: 09.8630. Dall'1.7 al 30.6: per la Cina: 09.8436, per Taiwan: 09.8437 e per gli Stati Uniti: 09.8415.»; 9) la nota 18 dell'allegato IV.1 è sostituita dalla seguente: «Dall'1.7 al 31.3: 09.8633. Dall'1.4 al 30.6: 09.8634. Dall'1.7 al 30.6: per la Malaysia: 09.8460, per l'Algeria: 09.8461, per l'Egitto: 09.8462, per la Bosnia-Erzegovina: 09.8463, per la Corea (Repubblica di): 09.8464, per il Giappone: 09.8466, per l'Indonesia: 09.8465, per la Serbia: 09.8467 e per il Vietnam: 09.8468.»; 10) la nota 19 dell'allegato IV.1 è sostituita dalla seguente: «Dall'1.7 al 31.3: 09.8635. Dall'1.4 al 30.6: 09.8636. Dall'1.7 al 30.6: per la Cina: 09.8448, per la Svizzera: 09.8469 e per gli Emirati arabi uniti: 09.8409.»; 11) la nota 23 dell'allegato IV.1 è sostituita dalla seguente: «Dall'1.7 al 31.3: 09.8643. Dall'1.4 al 30.6: 09.8644. Dall'1.7 al 30.6: per la Cina: 09.8442, per la Serbia: 09.8443 e per la Bosnia-Erzegovina: 09.8449.»; 12) la parte della tabella IV.1 dal titolo «Volumi dei contingenti tariffari» relativa alla categoria di prodotti 17 dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione è sostituita dalla tabella di cui all'allegato I del presente regolamento di esecuzione; 13) la parte della tabella IV.2 dal titolo «Volumi del contingente tariffario globale e residuo per trimestre» relativa alla categoria di prodotti 17 dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione è sostituita dalla tabella di cui all'allegato II del presente regolamento di esecuzione; 14) la parte della tabella IV.3 dal titolo «Volume massimo del contingente residuo accessibile negli ultimi trimestri ai paesi che beneficiano di un contingente specifico per paese» relativa alla categoria di prodotti 17 dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione è sostituita dalla tabella di cui all'allegato III del presente regolamento di esecuzione.
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