Art. 1

In vigore dal 29 lug 2025
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 è così modificato: 1) all', il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Se il contingente tariffario pertinente di cui al paragrafo 2 viene esaurito per un paese specifico, le importazioni da tale paese per alcune categorie di prodotti possono essere effettuate nel contesto della parte residua del contingente tariffario per la medesima categoria di prodotti. Questa disposizione si applica soltanto durante l'ultimo trimestre di ciascun anno di applicazione del contingente tariffario definitivo. Per le categorie di prodotti 1A, 2, 3B, 4A, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25B e 26 non sarà consentito alcun ulteriore accesso alla parte residua del contingente tariffario. Per le categorie di prodotti 1B, 3A, 9, 10, 12, 27 e 28 sarà consentito solo l'accesso a un volume specifico nell'ambito del volume del contingente tariffario inizialmente disponibile nell'ultimo trimestre. Nella categoria di prodotti 4B nessun paese esportatore può utilizzare, da solo, più del 30 % del volume del contingente tariffario residuo inizialmente disponibile nell'ultimo trimestre di ogni anno di applicazione delle misure.» ; 2) all', il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Ai paesi che importano attraverso il contingente residuo è applicabile un volume massimo di importazioni che per le categorie 1A e 2 è pari al 13 %, per la categoria 16 è pari al 15 %, per le categorie 6, 7 e 13 è pari al 20 %, per le categorie 4A, 5 e 14 è pari al 25 %, per le categorie 3B, 20, 21, 25B e 26 è pari al 30 % per paese del contingente in franchigia doganale disponibile all'inizio del trimestre di cui all'allegato IV.1 del presente regolamento. Inoltre, il volume massimo di importazioni per la categoria 17 è pari al 40 % del contingente in franchigia doganale disponibile al 1o agosto 2025 per paese che importa attraverso il contingente residuo. Il volume massimo di importazioni si applica ai paesi che non dispongono di un contingente specifico per paese ed è applicabile in tutti i trimestri.» ; 3) all' è aggiunto il paragrafo 8: «8.   Per il periodo compreso tra l'1.8.2025 e il 30.9.2025, il volume rimanente del contingente disponibile al 1o agosto 2025 nella categoria 17 sarà assegnato ai rispettivi contingenti in base alle cifre proporzionali di cui all'allegato VI del presente regolamento.» .
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