Art. 4
Verifiche da parte degli organismi di vigilanza
In vigore dal 29 lug 2025
Verifiche da parte degli organismi di vigilanza
1. Per determinare se il prestatore di servizi fiduciari e il servizio fiduciario qualificato che intende fornire rispettano i requisiti del regolamento (UE) n. 910/2014 e dell’articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555, gli organismi di vigilanza analizzano le informazioni fornite dal prestatore di servizi fiduciari e possono, oltre alle misure descritte nella metodologia stabilita a norma dell’, eseguire verifiche in loco e tenere colloqui con i rappresentanti del prestatore di servizi fiduciari e dell’organismo di valutazione della conformità.
2. Gli organismi di vigilanza verificano almeno gli elementi seguenti:
(a)
la relazione di valutazione della conformità presentata dimostra in misura sufficiente la conformità del prestatore di servizi fiduciari e del servizio fiduciario qualificato che intende fornire ai requisiti stabiliti nel regolamento (UE) n. 910/2014 e nell’articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555;
(b)
la relazione di valutazione della conformità è conforme ai requisiti stabiliti negli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 910/2014;
(c)
eventuali informazioni contenute nella relazione di valutazione della conformità presentata che siano indice di una non conformità ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 910/2014;
(d)
eventuali informazioni supplementari ritenute necessarie per verificare la conformità ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e all’articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555.
Storico versioni
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