Art. 3

Notifiche dei prestatori di servizi fiduciari

In vigore dal 29 lug 2025
Notifiche dei prestatori di servizi fiduciari Nelle loro notifiche dell’intenzione di iniziare a prestare un servizio fiduciario qualificato, i prestatori di servizi fiduciari forniscono almeno le informazioni seguenti: (1) se il prestatore di servizi fiduciari è una persona giuridica, il suo nome e, se del caso, il numero di registrazione, il nome dello Stato membro in cui è stabilito e il nome della persona o delle persone che firmano o presentano la notifica per conto della persona giuridica; (2) se il prestatore di servizi fiduciari è una persona fisica, il nome e il numero di identificazione personale e, in mancanza, la data di nascita, nonché il tipo e il numero del documento d’identità; (3) il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e l’indirizzo postale del prestatore di servizi fiduciari; (4) gli identificatori uniformi di risorse (Uniform Resource Identifiers, URI) presso i quali gli utenti possono ottenere ulteriori informazioni relative a tale prestatore di servizi fiduciari, comprese le dichiarazioni sulle pratiche e le politiche, i termini e le condizioni generali e le politiche di assistenza al cliente che si applicano al servizio fiduciario oggetto della notifica; (5) l’analisi dei rischi alla base delle misure di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera f bis), del regolamento (UE) n. 910/2014 e l’analisi dei rischi alla base delle misure di cui all’articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555; (6) ogni servizio fiduciario qualificato che il prestatore di servizi fiduciari intende iniziare a prestare; (7) per ogni servizio fiduciario che il prestatore di servizi fiduciari intende iniziare a prestare come servizio fiduciario qualificato: — uno o più identificatori e, se del caso, certificati del servizio fiduciario, da includere nell’elenco nazionale di fiducia in conformità degli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014; — la data d’inizio prevista della prestazione del servizio fiduciario; — le relazioni di valutazione della conformità del servizio fiduciario e i recapiti dell’organismo di valutazione della conformità; — se del caso, relazioni tecniche a sostegno della relazione di valutazione della conformità; (8) il piano di cessazione di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 910/2014.
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