Art. 19

Impianti di manipolazione e strategie di manipolazione

In vigore dal 25 lug 2025
Impianti di manipolazione e strategie di manipolazione 1.   I costruttori di veicoli, le autorità di omologazione, le autorità di vigilanza del mercato e gli altri soggetti che figurano all’allegato VII applicano le prove, i metodi e le procedure per stabilire l’assenza di impianti di manipolazione e strategie di manipolazione di cui all’allegato VII. 2.   Il costruttore presenta tutta la documentazione necessaria per giustificare tecnicamente l’assenza di impianti di manipolazione e strategie di manipolazione conformemente all’allegato VII.
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Impianti di manipolazione e strategie di manipolazione (Art. 19 Regolamento (UE) 2025/1707) — Testo vigente | Portale Normativo