Art. 19 · Impianti di manipolazione e strategie di manipolazione

Art. 19

Impianti di manipolazione e strategie di manipolazione

In vigore dal 25 lug 2025
Impianti di manipolazione e strategie di manipolazione 1.   I costruttori di veicoli, le autorità di omologazione, le autorità di vigilanza del mercato e gli altri soggetti che figurano all’allegato VII applicano le prove, i metodi e le procedure per stabilire l’assenza di impianti di manipolazione e strategie di manipolazione di cui all’allegato VII. 2.   Il costruttore presenta tutta la documentazione necessaria per giustificare tecnicamente l’assenza di impianti di manipolazione e strategie di manipolazione conformemente all’allegato VII.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:1707:oj#art-19