Art. 17
Disposizioni amministrative specifiche per l’omologazione in relazione alle emissioni
In vigore dal 25 lug 2025
Disposizioni amministrative specifiche per l’omologazione in relazione alle emissioni
1) L’omologazione in relazione alle emissioni è rilasciata a norma del regolamento (UE) 2024/1257 soltanto se sono soddisfatte anche le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 (17).
2) L’omologazione in relazione alle emissioni per i veicoli prodotti e immessi sul mercato da costruttori di piccole e di piccolissime serie di cui all’ del regolamento (UE) 2024/1257 è rilasciata a norma degli del regolamento (CE) n. 715/2007 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1151.
3) Ai veicoli omologati a norma del presente regolamento da designarsi come veicoli «Euro 7-TEMP» si applicano le prescrizioni e le date di cui all’allegato I, appendice 6, tabella 1, del presente regolamento.
4) Per i tipi di veicoli che possiedono un’omologazione valida rilasciata conformemente al livello di emissione «Euro 6e» a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 che rispettano le date applicabili di cui all’allegato I, appendice 6, del regolamento (UE) 2017/1151 e per i quali un costruttore chiede un’omologazione in relazione alle emissioni al fine di designare veicoli nuovi come conformi alle norme relative alle emissioni, come indicato nell’allegato I, appendice 6, tabella 1, del presente regolamento, non sono necessarie nuove prove di omologazione se:
a)
il costruttore dichiara all’autorità di rilascio dell’omologazione che è garantito il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento; e
b)
il servizio tecnico responsabile delle prove acconsente a che i risultati delle prove di omologazione precedenti siano utilizzati per la preparazione di un nuovo verbale di prova delle emissioni al fine di dimostrare la conformità alle prescrizioni Euro 7.
5) Si applicano le prescrizioni che non riguardano le prove sul veicolo, fra cui le dichiarazioni e i dati necessari.
Storico versioni
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