Art. 14

Impianti di manipolazione e strategie di manipolazione

In vigore dal 25 lug 2025
Impianti di manipolazione e strategie di manipolazione 1)   Per ottenere un’omologazione in relazione alle emissioni e ottemperare alle disposizioni dell’ del regolamento (UE) 2024/1257 e del presente regolamento, il costruttore si conforma all’allegato IV del presente regolamento per quanto riguarda le prove, i metodi e le procedure per stabilire l’assenza di impianti di manipolazione e di strategie di manipolazione. 2)   Il costruttore produce tutta la documentazione rilevante al fine di comprovare tecnicamente l’assenza di impianti di manipolazione e di strategie di manipolazione a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1257, conformemente alle specifiche di cui all’allegato IV del presente regolamento. 3)   Le prove, i metodi e le procedure di cui al paragrafo 1 comprendono i ruoli e le responsabilità assegnati ai costruttori di veicoli, alle autorità di rilascio dell’omologazione, alle autorità di vigilanza del mercato e ad altri soggetti che garantiscono l’assenza di impianti di manipolazione e di strategie di manipolazione e sono specificati nell’allegato IV.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:1706:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Impianti di manipolazione e strategie di manipolazione (Art. 14 Regolamento (UE) 2025/1706) — Testo vigente | Portale Normativo