Art. 14
Impianti di manipolazione e strategie di manipolazione
In vigore dal 25 lug 2025
Impianti di manipolazione e strategie di manipolazione
1) Per ottenere un’omologazione in relazione alle emissioni e ottemperare alle disposizioni dell’ del regolamento (UE) 2024/1257 e del presente regolamento, il costruttore si conforma all’allegato IV del presente regolamento per quanto riguarda le prove, i metodi e le procedure per stabilire l’assenza di impianti di manipolazione e di strategie di manipolazione.
2) Il costruttore produce tutta la documentazione rilevante al fine di comprovare tecnicamente l’assenza di impianti di manipolazione e di strategie di manipolazione a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1257, conformemente alle specifiche di cui all’allegato IV del presente regolamento.
3) Le prove, i metodi e le procedure di cui al paragrafo 1 comprendono i ruoli e le responsabilità assegnati ai costruttori di veicoli, alle autorità di rilascio dell’omologazione, alle autorità di vigilanza del mercato e ad altri soggetti che garantiscono l’assenza di impianti di manipolazione e di strategie di manipolazione e sono specificati nell’allegato IV.
Storico versioni
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