Art. 13

Disposizioni amministrative relative all’omologazione in relazione alle emissioni di un dispositivo di ricambio di controllo dell’inquinamento come entità tecnica indipendente

In vigore dal 25 lug 2025
Disposizioni amministrative relative all’omologazione in relazione alle emissioni di un dispositivo di ricambio di controllo dell’inquinamento come entità tecnica indipendente 1)   Se le prescrizioni dell’allegato XIII del presente regolamento sono rispettate, l’autorità di omologazione rilascia l’omologazione in relazione alle emissioni dei dispositivi di ricambio di controllo dell’inquinamento come entità tecniche indipendenti e assegna un numero di omologazione in relazione alle emissioni conformemente al sistema di numerazione indicato nell’allegato IV del regolamento (UE) 2020/683. L’autorità di omologazione non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di dispositivo di ricambio di controllo dell’inquinamento. Lo stesso numero di omologazione può essere invece utilizzato per lo stesso dispositivo di ricambio di controllo dell’inquinamento utilizzato in vari tipi di veicoli diversi. 2)   Ai fini del paragrafo 1, l’autorità di omologazione rilascia una scheda di omologazione in relazione alle emissioni conforme al modello di cui all’appendice 2 dell’allegato XIII. 3)   Se chi richiede l’omologazione in relazione alle emissioni è in grado di dimostrare all’autorità di omologazione o al servizio tecnico che il dispositivo di ricambio di controllo dell’inquinamento appartiene a un tipo indicato nell’allegato A2, addendum, punto 2.3, del regolamento ONU n. 154, il rilascio dell’omologazione non dipende dalla verifica della conformità alle prescrizioni del punto 4 dell’allegato XIII del presente regolamento.
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