Art. 3

In vigore dal 24 lug 2025
1.   L’importo massimo della partecipazione finanziaria dell’Unione è di 14 059 607 EUR, ripartito come segue: a) per le perdite connesse a periodi di fermo prolungati nelle zone regolamentate si applicano gli importi forfettari seguenti: i) 0,011 EUR al giorno per pollastra allevata in gabbia di cui al codice NC 0105 11 11 , fino a un massimo di 873 900 capi; ii) 0,033 EUR al giorno per pollastra allevata a terra di cui al codice NC 0105 11 11 , fino a un massimo di 349 568 capi; iii) 0,030 EUR al giorno per gallina ovaiola allevata in gabbia di cui al codice NC 0105 94 00 , fino a un massimo di 1 706 344 capi; iv) 0,007 EUR al giorno per gallina ovaiola allevata a terra di cui al codice NC 0105 94 00 , fino a un massimo di 254 190 capi; v) 0,008 EUR al giorno per pollo broiler di cui al codice NC 0105 94 00 , fino a un massimo di 4 522 375 capi; vi) 0,003 EUR al giorno per pollo broiler, allevato alle condizioni di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione (36), di cui al codice NC 0105 94 00 , fino a un massimo di 337 045 capi; vii) 0,060 EUR al giorno per tacchino di cui al codice NC 0105 99 30 , fino a un massimo di 266 078 capi; viii) 0,032 EUR al giorno per tacchino o tacchina di cui al codice NC 0105 99 30 in regime di allevamento misto, fino a un massimo di 467 641 capi; ix) 0,023 EUR al giorno per tacchina di cui al codice NC 0105 99 30 , fino a un massimo di 521 517 capi; x) 0,023 EUR al giorno per tacchina, allevata alle condizioni di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 543/2008, di cui al codice NC 0105 99 30 , fino a un massimo di 55 302 capi; xi) 0,011 EUR al giorno per anatra di cui al codice NC 0105 99 10 , fino a un massimo di 1 271 454 capi; xii) 0,006 EUR al giorno per anatra, allevata alle condizioni di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 543/2008, di cui al codice NC 0105 99 10 , fino a un massimo di 411 800 capi; xiii) 0,094 EUR al giorno per oca ovaiola allevata all’aperto di cui al codice NC 0105 99 20 , fino a un massimo di 2 325 capi; xiv) 0,048 EUR al giorno per oca di cui al codice NC 0105 99 20 , fino a un massimo di 27 473 capi; xv) 0,060 EUR al giorno per oca, allevata alle condizioni di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 543/2008, di cui al codice NC 0105 99 20 , fino a un massimo di 2 853 capi; xvi) 0,015 EUR al giorno per pollo broiler riproduttore allevato a terra di cui al codice NC 0105 94 00 , fino a un massimo di 397 614 capi; xvii) 0,026 EUR al giorno per anatra riproduttrice allevata a terra di cui al codice NC 0105 99 10 , fino a un massimo di 68 926 capi; xviii) 0,118 EUR al giorno per oche riproduttrici allevate a terra di cui al codice NC 0105 99 20 , fino a un massimo di 28 527 capi; b) per le perdite connesse a periodi prolungati di allevamento e ingrasso nelle zone regolamentate si applicano i seguenti importi forfettari: i) 0,004 EUR al giorno per pollastra di cui al codice NC 0105 11 11 , fino a un massimo di 80 572 capi; ii) 0,011 EUR al giorno per pollo broiler di cui al codice NC 0105 94 00 , fino a un massimo di 468 081 capi; iii) 0,013 EUR al giorno per pollo broiler, allevato alle condizioni di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 543/2008, di cui al codice NC 0105 94 00 , fino a un massimo di 112 506 capi; iv) 0,012 EUR al giorno per tacchino di cui al codice NC 0105 99 30 , fino a un massimo di 45 957 capi; v) 0,032 EUR al giorno per anatra di cui al codice NC 0105 99 10 , fino a un massimo di 21 313 capi. 2.   Laddove il numero di animali ammissibili al finanziamento ecceda il numero massimo di capi di cui al paragrafo 1, le spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione possono essere adeguate per voce ed eccedere l’ammontare risultante dall’applicazione del numero massimo per voce, purché il totale delle rettifiche rimanga inferiore al 20 % dell’importo massimo delle spese cofinanziate dall’Unione, di cui al paragrafo 1.
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