Art. 2

In vigore dal 24 lug 2025
1.   Le spese incorse dalla Polonia sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione solo: a) per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate nelle norme dell’Unione e della Polonia di cui all’allegato e relative al periodo di cui all’; e b) per le aziende avicole che sono state sottoposte alle misure veterinarie e di polizia sanitaria e ubicate nelle zone indicate nella legislazione dell’Unione e in quella polacca di cui all’allegato («zone regolamentate»); e c) se sono state versate ai beneficiari dalla Polonia al più tardi entro il 28 febbraio 2026; e d) se l’animale o il prodotto, per il periodo di cui alla lettera a), non ha beneficiato di alcun indennizzo tramite aiuti di Stato o assicurazioni e non ha ottenuto alcun contributo finanziario dell’Unione conformemente al regolamento delegato (UE) 2021/690. 2.   Nessuna delle spese sostenute dalla Polonia dopo il 28 febbraio 2026 è ammissibile al finanziamento dell’Unione, indipendentemente dalla quota di spesa che rappresenta.
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