Art. 5
In vigore dal 24 lug 2025
Nell’ambito della gestione dei prodotti che beneficiano dei contingenti annui in elenco, quando un contingente è esaurito, il suo volume iniziale è automaticamente aumentato del 10 % del volume totale del contingente previsto per l’anno N + 1. Il volume del contingente per l’anno N + 1 è quindi limitato al 90 %. I volumi non utilizzati nell’anno N si aggiungono a tale 90 % del contingente per l’anno N+1.
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