Art. 4

In vigore dal 24 lug 2025
I prelievi effettuati da ciascun contingente annuale sono interrotti il ventesimo giorno lavorativo della Commissione successivo alla fine del periodo annuale. Laddove meno dell’85 % del volume del contingente annuo in elenco è utilizzato nell’anno N, l’assegnazione del contingente per questa linea specifica è riportata all’anno successivo N + 1 fino a un limite del 15 % del contingente per l’anno N.
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