Art. 2
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/79
In vigore dal 23 lug 2025
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/79
Il regolamento delegato (UE) 2017/79 è così modificato:
1)
all’ è aggiunto il punto 12) seguente:
«12)
“chiamata eCall di prova”: una chiamata eCall a fini di prova, che può essere chiaramente distinta da una chiamata eCall reale o che non raggiunge il centro di raccolta delle chiamate di emergenza (Public Safety Answering Point, “PSAP”).»;
2)
all’articolo 5 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:
«4. Ai fini dell’estensione dell’omologazione CE rilasciata conformemente al paragrafo 1 prima del 1o gennaio 2027, il servizio tecnico può esentare il sistema eCall di bordo basato sul 112 dalla prova d’urto violento di cui all’allegato II e dalla successiva prova delle apparecchiature audio di cui all’allegato III. Le modifiche del sistema eCall di bordo basato sul 112 modificato rispetto al sistema originariamente omologato sono documentate e spiegate dal costruttore al servizio tecnico e all’autorità di omologazione:
a)
se la parte di comunicazione è modificata senza che ciò incida su altri componenti del sistema eCall di bordo basato sul 112 e il veicolo è sottoposto a una prova d’urto per altre finalità, il sistema eCall di bordo basato sul 112 è incluso e sono eseguite la prova d’urto violento di cui all’allegato II e la successiva prova delle apparecchiature audio di cui all’allegato III;
b)
se la modifica della parte di comunicazione di un sistema eCall di bordo basato sul 112 incide sulle altre parti, sono eseguite la prova d’urto violento di cui all’allegato II e la successiva prova delle apparecchiature audio di cui all’allegato III.»
;
3)
all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’omologazione CE di una STU eCall di bordo basata sul 112 è subordinata al superamento, da parte della STU, delle prove di cui agli allegati I, IV, VI, VII e VIII e alla conformità alle prescrizioni pertinenti ivi contenute. Se è dotata di una sorgente elettrica di riserva, la STU deve garantire la conformità alle prescrizioni ed essere sottoposta alla procedura di prova di cui all’allegato X.»
;
4)
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;
5)
l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;
6)
l’allegato III è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento;
7)
l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento;
8)
l’allegato VII è modificato conformemente all’allegato V del presente regolamento;
9)
l’allegato VIII è modificato conformemente all’allegato VI del presente regolamento;
10)
l’allegato VII del presente regolamento è aggiunto come allegato X.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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