Art. 2 · Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/79

Art. 2

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/79

In vigore dal 23 lug 2025
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/79 Il regolamento delegato (UE) 2017/79 è così modificato: 1) all’ è aggiunto il punto 12) seguente: «12) “chiamata eCall di prova”: una chiamata eCall a fini di prova, che può essere chiaramente distinta da una chiamata eCall reale o che non raggiunge il centro di raccolta delle chiamate di emergenza (Public Safety Answering Point, “PSAP”).»; 2) all’articolo 5 è aggiunto il paragrafo 4 seguente: «4.   Ai fini dell’estensione dell’omologazione CE rilasciata conformemente al paragrafo 1 prima del 1o gennaio 2027, il servizio tecnico può esentare il sistema eCall di bordo basato sul 112 dalla prova d’urto violento di cui all’allegato II e dalla successiva prova delle apparecchiature audio di cui all’allegato III. Le modifiche del sistema eCall di bordo basato sul 112 modificato rispetto al sistema originariamente omologato sono documentate e spiegate dal costruttore al servizio tecnico e all’autorità di omologazione: a) se la parte di comunicazione è modificata senza che ciò incida su altri componenti del sistema eCall di bordo basato sul 112 e il veicolo è sottoposto a una prova d’urto per altre finalità, il sistema eCall di bordo basato sul 112 è incluso e sono eseguite la prova d’urto violento di cui all’allegato II e la successiva prova delle apparecchiature audio di cui all’allegato III; b) se la modifica della parte di comunicazione di un sistema eCall di bordo basato sul 112 incide sulle altre parti, sono eseguite la prova d’urto violento di cui all’allegato II e la successiva prova delle apparecchiature audio di cui all’allegato III.» ; 3) all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’omologazione CE di una STU eCall di bordo basata sul 112 è subordinata al superamento, da parte della STU, delle prove di cui agli allegati I, IV, VI, VII e VIII e alla conformità alle prescrizioni pertinenti ivi contenute. Se è dotata di una sorgente elettrica di riserva, la STU deve garantire la conformità alle prescrizioni ed essere sottoposta alla procedura di prova di cui all’allegato X.» ; 4) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; 5) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; 6) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento; 7) l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento; 8) l’allegato VII è modificato conformemente all’allegato V del presente regolamento; 9) l’allegato VIII è modificato conformemente all’allegato VI del presente regolamento; 10) l’allegato VII del presente regolamento è aggiunto come allegato X.
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