Art. 4

Entrata in funzione graduale dell'EES

In vigore dal 18 lug 2025
Entrata in funzione graduale dell'EES 1.   In deroga all'articolo 66, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2226, nel corso dell'entrata in funzione graduale dell'EES gli Stati membri utilizzano l'EES come stabilito nei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo. 2.   A decorrere dal primo giorno dell'entrata in funzione graduale dell'EES, ciascuno Stato membro inizia a usare l'EES all'ingresso e all'uscita presso uno o più valichi di frontiera, scegliendo, se possibile e applicabile, una combinazione di valichi di frontiera aerei, terrestri e marittimi, per registrare e conservare i dati dei cittadini di paesi terzi di cui all', paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226. Entro il 30o giorno dal primo giorno dell'entrata in funzione graduale dell'EES, ciascuno Stato membro registra nell'EES almeno il 10 % del numero stimato di attraversamenti di frontiera per quello Stato membro. Durante i primi 60 giorni dall'entrata in funzione graduale dell'EES, gli Stati membri possono usare l'EES senza funzionalità biometriche e le autorità nazionali possono creare o aggiornare fascicoli individuali senza dati biometrici. 3.   Entro il 90o giorno dal primo giorno dell'entrata in funzione graduale dell'EES, ogni Stato membro usa l'EES con funzionalità biometriche per almeno metà dei suoi valichi di frontiera. Ogni Stato membro registra nell'EES almeno il 35 % del numero stimato di attraversamenti di frontiera per quello Stato membro. I fascicoli individuali dei cittadini di paesi terzi di cui all', paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226 registrati nell'EES contengono dati biometrici. 4.   Entro il 150o giorno dal primo giorno dell'entrata in funzione graduale dell'EES, ogni Stato membro usa l'EES con funzionalità biometriche presso tutti i suoi valichi di frontiera e registra nell'EES almeno il 50 % del numero stimato di attraversamenti di frontiera per quello Stato membro. 5.   Entro il 170o giorno dal primo giorno dell'entrata in funzione graduale dell'EES, ogni Stato membro usa l'EES con funzionalità biometriche presso tutti i suoi valichi di frontiera e registra nell'EES tutti i cittadini di paesi terzi di cui all', paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226. 6.   I respingimenti decisi presso un valico di frontiera presso il quale l'EES è operativo sono registrati nell'EES conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2226. Ai fini del presente paragrafo, se l'EES è operativo con funzionalità biometriche, i respingimenti sono registrati con dati biometrici e, se l'EES è operativo senza funzionalità biometriche, i respingimenti sono registrati senza dati biometrici. 7.   A decorrere dal primo giorno dell'entrata in funzione graduale dell'EES, Europol utilizza l'EES come previsto dal regolamento (UE) 2017/2226.
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