Art. 3
Piani di introduzione e comunicazione
In vigore dal 18 lug 2025
Piani di introduzione e comunicazione
1. Entro il 25 agosto 2025 l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) fornisce al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri e a Europol un piano di introduzione ad alto livello sull'entrata in funzione graduale dell'EES («piano di introduzione di alto livello di eu-LISA»), tenendo conto delle soglie e dei requisiti di cui all', paragrafi da 2 a 5. Tale piano supporta il funzionamento continuo ed efficace del sistema centrale dell'EES confermando gli obiettivi di prestazione e disponibilità dello stesso, nonché la strategia relativa ad eventuali difetti funzionali minori, gravi e bloccanti, indica le procedure di emergenza e fornisce orientamenti agli Stati membri e a Europol sul funzionamento del sistema centrale dell'EES.
Il piano di introduzione ad alto livello di eu-LISA è adottato dal consiglio di amministrazione di eu-LISA.
2. Entro il 24 settembre 2025, in consultazione con la Commissione ed eu-LISA, ogni Stato membro elabora un piano di introduzione nazionale relativo all'entrata in funzione graduale dell'EES («piano di introduzione nazionale»), tenendo conto del piano di introduzione ad alto livello di eu-LISA, e lo trasmette alla Commissione. Se uno Stato membro non mette integralmente in funzione l'EES fin dall'inizio dell'entrata in funzione graduale dell'EES, il relativo piano di introduzione nazionale precisa in che modo la conformità alle soglie e ai requisiti di cui all' debba essere rispettata.
eu-LISA esamina se i piani nazionali di introduzione sono coerenti dal punto di vista tecnico con il piano di introduzione ad alto livello di eu-LISA e conferma che non contengono carenze tecniche che potrebbero ritardare ulteriormente l'entrata in funzione dell'EES. La Commissione valuta la coerenza complessiva di tutti i piani nazionali di introduzione e la conformità di ciascun piano nazionale di introduzione alle soglie e ai requisiti di cui all'.
Qualora uno Stato membro preveda di mettere in funzione l'EES o di utilizzare le funzionalità biometriche dell'EES presso uno specifico valico di frontiera, tale Stato membro informa al riguardo gli operatori delle infrastrutture che ospitano tale valico di frontiera.
3. A decorrere dal 30o giorno dal primo giorno dell'entrata in funzione graduale dell'EES, gli Stati membri trasmettono al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e ad eu-LISA relazioni mensili che confermino l'attuazione dei rispettivi piani di introduzione nazionali o identifichino gli scostamenti e le misure correttive necessarie per conformarsi alle soglie e ai requisiti di cui all'.
4. La Commissione facilita la presentazione di piani nazionali di introduzione e relazioni mensili concisi da parte degli Stati membri.
5. Su richiesta della Commissione, eu-LISA fornisce alla Commissione le statistiche necessarie al monitoraggio da parte di quest'ultima del piano di introduzione ad alto livello di eu-LISA e dei piani di introduzione nazionali, conformemente all'articolo 63, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2226.
6. Ove necessario, la Commissione, in consultazione con il Garante europeo della protezione dei dati, fornisce orientamenti pratici aggiuntivi sul trattamento dei dati personali nell'EES durante l'entrata in funzione graduale del sistema.
Storico versioni
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