Art. 5
Accesso al pubblico
In vigore dal 18 lug 2025
Accesso al pubblico
1. Il pubblico deve poter visualizzare sulla piattaforma UE per le SoHO le informazioni messe a sua disposizione di cui all’articolo 71, paragrafo 5, lettera d), e all’articolo 74, paragrafo 3, nonché, fatta salva la normativa nazionale e se lo Stato membro decide in tal senso, le informazioni di cui all’articolo 75, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1938.
2. Per accedere alle informazioni messe a disposizione del pubblico di cui al paragrafo 1 non è richiesta alcuna registrazione, autenticazione o autorizzazione.
3. Il pubblico deve poter effettuare ricerche sulle informazioni messe a sua disposizione di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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