Art. 4
Accesso degli operatori, degli operatori autorizzati e degli amministratori locali
In vigore dal 18 lug 2025
Accesso degli operatori, degli operatori autorizzati e degli amministratori locali
1. L’accesso degli operatori alla piattaforma UE per le SoHO è controllato mediante uno strumento di autenticazione.
L’accesso degli operatori autorizzati alla piattaforma UE per le SoHO è controllato mediante uno strumento di autenticazione e uno strumento di autorizzazione.
Lo strumento di autenticazione e lo strumento di autorizzazione garantiscono che gli operatori e gli operatori autorizzati dispongano di adeguati diritti di accesso alla piattaforma UE per le SoHO e delle autorizzazioni necessarie per svolgere azioni sulla piattaforma UE per le SoHO.
Dopo l’autenticazione gli operatori hanno accesso al modulo di registrazione della piattaforma UE per le SoHO per la registrazione di un ente SoHO.
2. La Commissione è responsabile della concessione, della sospensione o della revoca dei diritti di accesso degli amministratori locali per la piattaforma UE per le SoHO.
3. Gli amministratori locali gestiscono i diritti di accesso degli operatori e degli operatori autorizzati per la piattaforma UE per le SoHO concedendo, sospendendo o revocando tali diritti di accesso.
4. Gli Stati membri definiscono il livello adeguato di accesso per gli operatori autorizzati che agiscono per loro conto per quanto concerne la piattaforma UE per le SoHO conformemente al diritto nazionale.
Storico versioni
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