Art. 1

Periodo transitorio

In vigore dal 18 lug 2025
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato: 1) l’articolo 3 è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per gli alimenti elencati negli allegati I e II a causa di un possibile rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, il campionamento e le analisi sono eseguiti in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 della Commissione (*1); (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 della Commissione, del 14 dicembre 2023, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di micotossine negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 401/2006 (GU L, 2023/2782, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2782/oj).»;" b) la lettera d) è soppressa; c) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) i metodi di campionamento e di analisi menzionati nelle note degli allegati I e II sono applicati in relazione a rischi diversi da quelli indicati alle lettere a), b), c) ed e).»; 2) all’articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   In deroga al paragrafo 2, nel caso di una partita in cui il sacco o l’imballaggio racchiude vari piccoli imballaggi, è sufficiente che il codice di identificazione della partita sia menzionato sul sacco o sull’imballaggio che racchiude questi piccoli imballaggi.» ; 3) l’articolo 10 è così modificato: a) il paragrafo 2 è così modificato: i) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la conformità al regolamento (UE) 2023/915 della Commissione (*2) e alla direttiva 2002/32/CE sui livelli massimi delle micotossine pertinenti, per le partite di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II a causa del rischio di contaminazione da micotossine; (*2)  Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, del 25 aprile 2023, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj).»;" ii) la lettera c) è soppressa; b) il paragrafo 3 è soppresso; 4) l’articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Periodo transitorio Le partite di frutti della moringa (Moringa oleifera) e di fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenienti dall’India, spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1441 della Commissione (*3), possono entrare nell’Unione fino al 12 ottobre 2025 senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11. (*3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1441 della Commissione, del 18 luglio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2025/1441, 23.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1441/oj).»;" 5) gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento; 6) l’allegato IV è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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