Art. 1
Periodo transitorio
In vigore dal 18 lug 2025
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato:
1)
l’articolo 3 è così modificato:
a)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
per gli alimenti elencati negli allegati I e II a causa di un possibile rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, il campionamento e le analisi sono eseguiti in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 della Commissione (*1);
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 della Commissione, del 14 dicembre 2023, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di micotossine negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 401/2006 (GU L, 2023/2782, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2782/oj).»;"
b)
la lettera d) è soppressa;
c)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
i metodi di campionamento e di analisi menzionati nelle note degli allegati I e II sono applicati in relazione a rischi diversi da quelli indicati alle lettere a), b), c) ed e).»;
2)
all’articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. In deroga al paragrafo 2, nel caso di una partita in cui il sacco o l’imballaggio racchiude vari piccoli imballaggi, è sufficiente che il codice di identificazione della partita sia menzionato sul sacco o sull’imballaggio che racchiude questi piccoli imballaggi.»
;
3)
l’articolo 10 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
la conformità al regolamento (UE) 2023/915 della Commissione (*2) e alla direttiva 2002/32/CE sui livelli massimi delle micotossine pertinenti, per le partite di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II a causa del rischio di contaminazione da micotossine;
(*2) Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, del 25 aprile 2023, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj).»;"
ii)
la lettera c) è soppressa;
b)
il paragrafo 3 è soppresso;
4)
l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Articolo 14
Periodo transitorio
Le partite di frutti della moringa (Moringa oleifera) e di fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenienti dall’India, spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1441 della Commissione (*3), possono entrare nell’Unione fino al 12 ottobre 2025 senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11.
(*3) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1441 della Commissione, del 18 luglio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2025/1441, 23.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1441/oj).»;"
5)
gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;
6)
l’allegato IV è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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