Art. 33

Sanzioni

In vigore dal 2 lug 2025
Sanzioni 1.   In caso di violazione del presente regolamento, la BCE può irrogare sanzioni al gestore dello SPIS. Nei casi in cui il gestore dello SPIS sia una succursale, le sanzioni sono irrogate alla succursale. 2.   Le sanzioni imposte ai sensi del paragrafo 1 sono conformi al regolamento (CE) n. 2532/98 e al regolamento (CE) n. 2157/99 della Banca centrale europea (BCE/1999/4) (17). L’importo delle sanzioni è calcolato in conformità alla decisione (UE) 2017/2097 della Banca centrale europea (BCE/2017/35) (18).
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