Art. 31
Riservatezza
In vigore dal 2 lug 2025
Riservatezza
Le informazioni condivise dal gestore dello SPIS con un’autorità competente in via riservata possono essere condivise da tale autorità competente con il Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Tali informazioni sono trattate in forma riservata dai membri del SEBC, nel rispetto del segreto professionale di cui all’articolo 37.1 dello Statuto del SEBC.
Storico versioni
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