Art. 24
Modalità di partecipazione a più livelli
In vigore dal 2 lug 2025
Modalità di partecipazione a più livelli
1. Ai fine della gestione del rischio, il gestore dello SPIS assicura che le regole, le procedure e gli accordi contrattuali dello SPIS gli consentano di raccogliere informazioni relative alla partecipazione indiretta al fine di identificare, monitorare e gestire i rischi rilevanti che derivano allo SPIS da tale partecipazione. Dette informazioni riguardano almeno gli aspetti di seguito indicati:
a)
l’attività che i partecipanti diretti svolgono per proprio conto e per conto dei partecipanti indiretti in proporzione all’attività a livello di sistema;
b)
il numero di partecipanti indiretti che provvedono al regolamento tramite singoli partecipanti diretti;
c)
i volumi e i valori dei pagamenti nello SPIS originati da ciascun partecipante indiretto;
d)
i volumi e i valori dei pagamenti di cui al punto c) in rapporto a quelli del partecipante diretto tramite il quale il partecipante indiretto accede allo SPIS.
2. Il gestore dello SPIS individua interdipendenze significative tra partecipanti diretti ed indiretti suscettibili di incidere sullo SPIS tenendo conto delle informazioni di cui al paragrafo 1.
3. Il gestore dello SPIS identifica i partecipanti indiretti che pongono rischi rilevanti per lo SPIS e i partecipanti diretti attraverso i quali essi accedono al sistema allo scopo di gestire tali rischi.
4. Il gestore dello SPIS sottopone a revisione i rischi determinati da meccanismi di partecipazione a più livelli con periodicità almeno annuale. Ove ciò si renda necessario per assicurare l’adeguata gestione dei rischi, esso intraprende azioni idonee a contenerli.
Storico versioni
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