Art. 23
Criteri di accesso e partecipazione
In vigore dal 2 lug 2025
Criteri di accesso e partecipazione
1. Il gestore dello SPIS stabilisce e divulga criteri di accesso e partecipazione non discriminatori ai servizi dello SPIS per i partecipanti diretti e, se del caso, per quelli indiretti e per le altre IMF. Tali criteri sono soggetti a revisione con periodicità almeno annuale.
2. I criteri di accesso e partecipazione di cui al paragrafo 1 devono essere giustificati in termini di sicurezza ed efficienza dello SPIS e dei mercati serviti e adattati e commisurati agli specifici rischi dello SPIS. In conformità al principio di proporzionalità, il gestore dello SPIS stabilisce requisiti che impongano le minime restrizioni possibili all’accesso. Se il gestore dello SPIS nega l’accesso a un soggetto che ne ha fatto richiesta, è tenuto a comunicare per iscritto le ragioni del diniego basate su un’analisi globale del rischio.
3. Il gestore dello SPIS verifica che i partecipanti rispettino costantemente i criteri di accesso e partecipazione allo SPIS. Esso stabilisce procedure non discriminatorie per agevolare la sospensione e la revoca ordinata del diritto di partecipazione di un partecipante ove questi non soddisfi i criteri di accesso e partecipazione e rende noti pubblicamente gli aspetti fondamentali rilevanti di tali procedure. Tali procedure sono soggette a revisione con periodicità almeno annuale.
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