Art. 18
Rischio di impresa
In vigore dal 2 lug 2025
Rischio di impresa
1. Il gestore dello SPIS istituisce un robusto sistema di controllo e gestione per identificare, monitorare e gestire i rischi di impresa, comprese perdite derivanti dalla inadeguata attuazione di strategie commerciali, flussi di cassa negativi o spese operative inattese o eccessive.
2. Il gestore dello SPIS si dota di piani di risanamento attuabili e, eccezion fatta per gli SPIS dell’Eurosistema, di liquidazione ordinata come richiesto dall’, paragrafo 4.
3. Il gestore dello SPIS, sulla base del proprio profilo di rischio d’impresa e del tempo richiesto per attuare un risanamento e/o una liquidazione ordinata delle operazioni e dei servizi critici, determina l’importo delle attività richiesto per attuare il piano di cui al paragrafo 2. Tale importo non è inferiore a quello rappresentato dalle spese operative correnti per un periodo di sei mesi.
4. A copertura dell’importo di cui al paragrafo 3, il gestore dello SPIS detiene attività liquide nette finanziate da capitale proprio, ad esempio azioni ordinarie, riserve dichiarate o altri utili non distribuiti, così da poter continuare a operare e prestare servizi. Tali attività si aggiungono alle risorse detenute a copertura dell’inadempienza dei partecipanti o di altri rischi coperti ai sensi degli . Al fine di evitare la duplicazione dei requisiti patrimoniali può esservi compreso il capitale proprio detenuto in base a standard patrimoniali internazionali basati sul rischio.
5. Le attività di cui al paragrafo 4 detenute a copertura del rischio di impresa sono sufficientemente liquide e di qualità abbastanza elevata da assicurarne la tempestiva disponibilità e sono segregate dalle attività del gestore dello SPIS utilizzate per le operazioni giornaliere. Il gestore dello SPIS è in grado di realizzare tali attività a copertura del rischio commerciale con effetti negativi sul prezzo minimi o nulli, così da poter continuare ad operare in caso di perdite commerciali.
6. Il gestore dello SPIS elabora un piano patrimoniale realizzabile per raccogliere capitale aggiuntivo ove il capitale proprio si avvicini o scenda al di sotto dei requisiti di cui al paragrafo 3.
7. Agli SPIS dell’Eurosistema non si applicano i paragrafi da 3 a 6.
Storico versioni
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