Art. 9
Modalità di accesso
In vigore dal 1 lug 2025
Modalità di accesso
1. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento determina le modalità, comprese le misure tecniche, giuridiche e organizzative, che il fornitore di dati deve utilizzare per fornire l’accesso ai dati ai ricercatori abilitati.
2. I coordinatori dei servizi digitali sono autorizzati a consultare le pertinenti autorità di controllo istituite a norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679.
3. Nel determinare le modalità di accesso, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento tiene conto delle informazioni fornite nella domanda di accesso ai dati, in particolare delle informazioni di cui all’, lettera e), considerando anche i diritti e gli interessi dei fornitori di dati e dei destinatari del servizio in questione, compresa la protezione delle informazioni riservate e dei segreti commerciali, nonché il mantenimento della sicurezza del loro servizio e delle informazioni rese disponibili dai fornitori di dati a norma dell’, paragrafo 4, lettera d).
4. In aggiunta agli elementi di cui al paragrafo 3, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, nel determinare le modalità di accesso, tiene conto degli elementi seguenti:
a)
se l’accesso comporta il trattamento di dati personali:
i)
la valutazione dei rischi relativi al trattamento dei dati personali di cui all’, lettera e), comprese, se del caso, le valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679;
ii)
le misure tecniche e organizzative previste presentate a norma dell’, lettera e);
b)
le pertinenti misure di sicurezza della rete, la cifratura, i meccanismi di controllo dell’accesso, le politiche di backup, i meccanismi di integrità dei dati, i piani di risposta agli incidenti;
c)
ove applicabile, le informazioni sul periodo di conservazione previsto e sui pertinenti piani di distruzione dei dati;
d)
eventuali misure organizzative quali i processi di riesame interno, le restrizioni dei diritti di accesso e la condivisione delle informazioni;
e)
eventuali clausole contrattuali proposte, quali accordi di non divulgazione, accordi sui dati e qualsiasi altro tipo di dichiarazione scritta, che stabiliscano le possibili condizioni di accesso e di trattamento tra il ricercatore principale e il fornitore di dati;
f)
l’esistenza di una formazione sulla sicurezza dei dati e sulla protezione dei dati personali ricevuta dai ricercatori richiedenti;
g)
la necessità o meno di ambienti di trattamento sicuri per il trattamento dei dati.
5. Qualora ritenga necessario l’utilizzo di un ambiente di trattamento sicuro per fornire l’accesso ai dati richiesti, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento richiede una documentazione che attesti che l’operatore di tale ambiente:
a)
specifica le condizioni di accesso all’ambiente di trattamento sicuro al fine di ridurre al minimo il rischio di lettura, copia, modifica o rimozione non autorizzata dei dati ospitati nell’ambiente di trattamento sicuro;
b)
garantisce che i ricercatori abilitati abbiano accesso solo ai dati contemplati dalla richiesta motivata, esclusivamente attraverso identità di utente individuali e uniche e con modalità di accesso riservate;
c)
conserva registrazioni identificabili dell’accesso all’ambiente di trattamento sicuro per il periodo necessario a verificare e controllare tutte le operazioni di trattamento in tale ambiente;
d)
garantisce che la potenza di calcolo a disposizione dei ricercatori abilitati sia adeguata e sufficiente ai fini del progetto di ricerca;
e)
monitora l’efficacia delle misure di cui alle lettere da a) a d).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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