Art. 6
Punti di contatto e informazioni pubbliche sul processo di accesso ai dati
In vigore dal 1 lug 2025
Punti di contatto e informazioni pubbliche sul processo di accesso ai dati
1. Ciascun coordinatore dei servizi digitali e ciascun fornitore di dati istituisce un punto di contatto dedicato, il cui compito consiste nel fornire informazioni e assistenza sul processo di accesso ai dati.
2. I coordinatori dei servizi digitali e i fornitori di dati comunicano quanto prima alla Commissione i rispettivi punti di contatto. La Commissione pubblica le informazioni relative ai punti di contatto di cui al paragrafo 1 nell’interfaccia pubblica del portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali.
3. Ciascun coordinatore dei servizi digitali rende disponibili e facilmente reperibili sulla propria interfaccia online le informazioni relative al punto di contatto istituito a norma del paragrafo 1 insieme a un link al portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali.
4. I fornitori di dati rendono disponibili e facilmente reperibili sulle proprie interfacce online le informazioni seguenti:
a)
le informazioni relative al punto di contatto da essi istituito a norma del paragrafo 1;
b)
un link al portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali;
c)
un catalogo dei dati del regolamento sui servizi digitali, che descrive le risorse di dati accessibili per le finalità di cui all’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065, nonché la loro struttura e i relativi metadati;
d)
le modalità di accesso suggerite per i dati contenuti nel catalogo di cui alla lettera c), adeguate al grado di sensibilità delle diverse risorse di dati.
5. Le informazioni di cui al paragrafo 4, lettere c) e d), sono aggiornate periodicamente, in particolare per rispecchiare i dati relativi alle valutazioni del rischio effettuate a norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2022/2065 e alle revisioni effettuate a norma dell’articolo 37 del medesimo regolamento.
Storico versioni
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