Art. 5
Trattamento dei dati personali nel portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali
In vigore dal 1 lug 2025
Trattamento dei dati personali nel portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali
1. Qualora i dati personali siano registrati e scambiati attraverso il portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali, il trattamento avviene solo nella misura in cui ciò sia proporzionato e necessario ai fini del processo di accesso ai dati e della pubblicazione delle informazioni pertinenti.
2. È possibile trattare dati personali all’interno del portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali unicamente in relazione alle categorie di interessati seguenti:
a)
persone fisiche che dispongono di un account sul portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali;
b)
persone fisiche i cui dati personali sono contenuti nel portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali o in qualsiasi altro scambio effettuato ai sensi del presente regolamento riguardante il processo di accesso ai dati.
3. All’interno del portale di accesso ai dati del regolamento sui servizi digitali è possibile trattare unicamente le categorie di dati personali seguenti:
a)
i dati di identità, quali nome, identificativo utente;
b)
le informazioni di contatto quali indirizzo, posta elettronica, recapiti;
c)
i dati personali contenuti nella documentazione attestante l’appartenenza a un organismo di ricerca e qualsiasi altra informazione personale ritenuta necessaria ai fini della partecipazione al processo di accesso ai dati.
4. Il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 1 è effettuato utilizzando infrastrutture informatiche situate nello Spazio economico europeo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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