Art. 14

Consultazione di esperti indipendenti

In vigore dal 1 lug 2025
Consultazione di esperti indipendenti 1.   Prima di formulare una richiesta motivata o di prendere una decisione in merito a una richiesta di modifica, il coordinatore dei servizi digitali può decidere di consultare esperti. 2.   Gli esperti sono indipendenti, imparziali, possiedono competenze pertinenti e abilità comprovate e dispongono delle capacità e delle risorse necessarie per svolgere il compito individuato, senza incorrere in indebiti ritardi. 3.   Per attestare la propria imparzialità, gli esperti firmano una dichiarazione in cui confermano che: a) non hanno legami finanziari o personali con il fornitore di dati o i ricercatori richiedenti; b) non hanno alcun interesse nell’esito del processo di accesso ai dati; c) sono esenti da conflitti di interesse. 4.   Il coordinatore dei servizi digitali codifica senza indebito ritardo in AGORA qualsiasi consultazione effettuata a norma del paragrafo 1, unitamente al parere dell’esperto ricevuto in risposta alla consultazione.
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