Art. 14
Consultazione di esperti indipendenti
In vigore dal 1 lug 2025
Consultazione di esperti indipendenti
1. Prima di formulare una richiesta motivata o di prendere una decisione in merito a una richiesta di modifica, il coordinatore dei servizi digitali può decidere di consultare esperti.
2. Gli esperti sono indipendenti, imparziali, possiedono competenze pertinenti e abilità comprovate e dispongono delle capacità e delle risorse necessarie per svolgere il compito individuato, senza incorrere in indebiti ritardi.
3. Per attestare la propria imparzialità, gli esperti firmano una dichiarazione in cui confermano che:
a)
non hanno legami finanziari o personali con il fornitore di dati o i ricercatori richiedenti;
b)
non hanno alcun interesse nell’esito del processo di accesso ai dati;
c)
sono esenti da conflitti di interesse.
4. Il coordinatore dei servizi digitali codifica senza indebito ritardo in AGORA qualsiasi consultazione effettuata a norma del paragrafo 1, unitamente al parere dell’esperto ricevuto in risposta alla consultazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2025:2050:oj#art-14