Art. 12
Procedure per l’esame delle richieste di modifica
In vigore dal 1 lug 2025
Procedure per l’esame delle richieste di modifica
1. Al ricevimento di una richiesta di modifica a norma dell’articolo 40, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2065, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento informa il ricercatore principale interessato.
2. Nel decidere in merito a una richiesta di modifica presentata a norma dell’articolo 40, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2065, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento tiene conto dei seguenti aspetti:
a)
se i motivi della presunta mancanza di accesso ai dati sono debitamente comprovati;
b)
se tale mancanza di accesso ai dati sia permanente o temporanea.
3. Nel decidere in merito a una richiesta di modifica presentata a norma dell’articolo 40, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2065, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento tiene conto di tutti i seguenti aspetti:
a)
se le presunte vulnerabilità e la loro rilevanza sono debitamente comprovate;
b)
la probabilità e la gravità del danno risultante da tali presunte vulnerabilità significative;
c)
la misura in cui le modalità di accesso stabilite nella richiesta motivata attenuano efficacemente il rischio che si verifichi tale danno.
4. In qualsiasi momento durante la valutazione di una richiesta di modifica, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento può richiedere al fornitore di dati o al ricercatore principale eventuali informazioni supplementari che ritenga necessarie per completare la sua valutazione.
5. Tale richiesta di informazioni supplementari è formulata quanto prima per concedere al fornitore di dati o al ricercatore principale un tempo sufficiente per rispondere e, in ogni caso, non incide sul termine di cui all’articolo 40, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2022/2065. Qualora il fornitore di dati o il ricercatore principale non fornisca affatto le informazioni richieste o non le fornisca entro il termine specificato dal coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento oppure fornisca informazioni parziali, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento prende la sua decisione entro il termine di cui all’articolo 40, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2065, sulla base delle informazioni rese disponibili entro un ragionevole lasso di tempo.
Storico versioni
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