Art. 3
Calendario e procedura per il trasferimento delle informazioni
In vigore dal 30 giu 2025
Calendario e procedura per il trasferimento delle informazioni
1. Gli Stati membri trasferiscono le informazioni relative alla prestazione energetica degli edifici dalla rispettiva banca dati nazionale della prestazione energetica nell’edilizia all’Osservatorio del parco immobiliare dell’UE entro il 15 marzo 2027 e successivamente almeno una volta all’anno.
2. Gli Stati membri trasferiscono le informazioni all’Osservatorio del parco immobiliare dell’UE attraverso la sezione dedicata della piattaforma online della Commissione, istituita a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
3. Gli Stati membri trasferiscono le informazioni di cui al paragrafo 1 dalla rispettiva banca dati nazionale della prestazione energetica nell’edilizia all’Osservatorio del parco immobiliare dell’UE nel formato di cui all’allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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