Art. 2

Definizioni

In vigore dal 30 giu 2025
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: (1) «obbligatorio» (Obbl.): elemento di informazione che lo Stato membro è tenuto a trasmettere all’Osservatorio del parco immobiliare dell’UE; (2) «obbligatorio se disponibile» (Obbl. se disp.): elemento di informazione che lo Stato membro è tenuto a trasmettere solo se a sua disposizione al momento della trasmissione delle informazioni; (3) «obbligatorio se applicabile» (Obbl. se appl.): elemento di informazione che lo Stato membro è tenuto a trasmettere se richiesto dalla legislazione nazionale o dell’Unione; (4) «facoltativo» (Fac.): elemento di informazione che lo Stato membro trasmette su base volontaria.
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