Art. 2
Definizioni
In vigore dal 30 giu 2025
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1)
«obbligatorio» (Obbl.): elemento di informazione che lo Stato membro è tenuto a trasmettere all’Osservatorio del parco immobiliare dell’UE;
(2)
«obbligatorio se disponibile» (Obbl. se disp.): elemento di informazione che lo Stato membro è tenuto a trasmettere solo se a sua disposizione al momento della trasmissione delle informazioni;
(3)
«obbligatorio se applicabile» (Obbl. se appl.): elemento di informazione che lo Stato membro è tenuto a trasmettere se richiesto dalla legislazione nazionale o dell’Unione;
(4)
«facoltativo» (Fac.): elemento di informazione che lo Stato membro trasmette su base volontaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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