Art. 2

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/587

In vigore dal 18 giu 2025
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/587 Il regolamento delegato (UE) 2017/587 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l’operazione è stata eseguita con riferimento ad un prezzo calcolato in molteplici momenti secondo un determinato parametro di riferimento, comprese le operazioni eseguite con riferimento ad un prezzo medio ponderato per il volume o ad un prezzo medio ponderato per il tempo, laddove i momenti per il calcolo del prezzo coprono un periodo sufficientemente lungo da garantire che non vi sia alcuna relazione con il prezzo di mercato corrente;»; b) la lettera j) è sostituita dalla seguente: «j) l’operazione non è un’operazione ai fini dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, come determinato sulla base dei criteri di cui all’, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (*1), o è un tipo di operazione figurante nell’elenco di cui all’articolo 13 del presente regolamento. (*1)  Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 449, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/590/oj).»;" 2) all’, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «I dettagli dei dati pre-negoziazione da rendere pubblici sono quelli specificati alla tabella 1 ter dell’allegato I.»; 3) l’articolo 4 è così modificato: a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Fino a quando il mercato più rilevante in termini di liquidità per uno specifico strumento finanziario è determinato secondo la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 3, il mercato più rilevante in termini di liquidità è uno tra i seguenti: a) il mercato regolamentato nel quale lo strumento finanziario è ammesso per la prima volta alla negoziazione o negoziato per la prima volta; b) se lo strumento finanziario non è reso disponibile per la negoziazione in un mercato regolamentato dell’Unione, il sistema multilaterale di negoziazione nel quale lo strumento finanziario è ammesso per la prima volta alla negoziazione o negoziato per la prima volta.» ; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle azioni, ai certificati di deposito, agli ETF, ai certificati e agli altri strumenti finanziari analoghi che sono stati ammessi per la prima volta alla negoziazione o negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione tra il 1o e il 31 dicembre del precedente anno civile.» ; c) è aggiunto il seguente paragrafo 6: «6.   La determinazione del mercato più rilevante in termini di liquidità di cui al paragrafo 4 si applica a partire dal giorno in cui lo strumento finanziario è stato ammesso per la prima volta alla negoziazione o negoziato per la prima volta.» ; 4) all’articolo 6, il primo comma è modificato come segue: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l’operazione è stata eseguita con riferimento ad un prezzo calcolato in molteplici momenti secondo un determinato parametro di riferimento, comprese le operazioni eseguite con riferimento ad un prezzo medio ponderato per il volume o ad un prezzo medio ponderato per il tempo, laddove i momenti per il calcolo del prezzo coprono un periodo sufficientemente lungo da garantire che non vi sia alcuna relazione con il prezzo di mercato corrente;»; b) la lettera j) è sostituita dalla seguente: «j) ogni altra operazione equivalente ad una di quelle di cui alle lettere da a) a c), subordinata a caratteristiche tecniche che non sono in relazione con il prezzo corrente di mercato degli strumenti finanziari negoziati;»; c) la lettera k) è sostituita dalla seguente: «k) l’operazione non è un’operazione ai fini dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, come determinato sulla base dei criteri di cui all’, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/590, o l’operazione è un tipo di operazione figurante nell’elenco di cui all’articolo 13 del presente regolamento.»; 5) l’articolo 7 è così modificato: a) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I paragrafi 3 e 4 non si applicano alle azioni, ai certificati di deposito, ai certificati e agli altri strumenti finanziari analoghi che sono stati ammessi per la prima volta alla negoziazione o negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione tra il 1o e il 31 dicembre del precedente anno civile.»; b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Prima che l’azione, il certificato di deposito, il certificato o altro strumento finanziario analogo siano negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione nell’Unione, l’autorità competente ne stima il volume medio giornaliero degli scambi, tenendo conto di: a) eventuali precedenti dati storici sulla negoziazione relativi allo strumento finanziario; b) altri strumenti finanziari analoghi o precedenti dello stesso emittente; c) altri strumenti finanziari che presentino caratteristiche analoghe. L’autorità competente pubblica tale stima del volume medio giornaliero degli scambi.» ; 6) l’articolo 8 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per gli ordini diversi dagli ordini iceberg, non può interagire con altri interessi di negoziazione prima della pubblicazione nel book di negoziazione gestito dalla sede di negoziazione;»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L’ordine iceberg di cui al paragrafo 2, lettera a), è un ordine con limite consistente in un ordine pubblicato per una parte dell’importo e in un ordine non pubblicato per la parte restante dell’importo, in cui l’ordine relativo all’importo non pubblicato può essere eseguito solo dopo l’esecuzione dell’ordine relativo all’importo pubblicato.» ; 7) all’articolo 10, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente: «Se non esistono quotazioni di dimensioni equivalenti per lo stesso strumento finanziario sul mercato più rilevante in termini di liquidità determinato conformemente all’articolo 4 per tale strumento finanziario, i prezzi pubblicati dall’internalizzatore sistematico sono ritenuti riflettere le condizioni prevalenti di mercato se sono prossimi, in termini di prezzo, a quotazioni di dimensioni equivalenti per lo stesso strumento finanziario in sedi di negoziazione diverse dal mercato più rilevante in termini di liquidità determinato conformemente all’articolo 4.»; 8) all’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La dimensione standard del mercato per le azioni, i certificati di deposito, gli ETF, i certificati e gli altri strumenti finanziari analoghi per i quali esiste un mercato liquido è determinata sulla base del valore medio delle operazioni per ogni strumento finanziario, calcolato conformemente ai paragrafi 2 e 3 e alle tabelle 3 e 3 bis dell’allegato II.» ; 9) sono inseriti gli articoli 11 bis e 11 ter seguenti: «Articolo 11 bis Dimensione delle quotazioni al di sotto della quale si applicano gli obblighi di trasparenza pre-negoziazione a norma degli articoli 14, 15, 16 e 17 del regolamento (UE) n. 600/2014 (Articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014) L’obbligo di rendere pubbliche quotazioni irrevocabili in relazione ad azioni, certificati di deposito, ETF, certificati e altri strumenti finanziari analoghi si applica agli internalizzatori sistematici quando negoziano in quantitativi fino a due volte la dimensione standard del mercato determinata conformemente all’articolo 11. Articolo 11 ter Dimensione minima delle quotazioni (Articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014) La dimensione minima delle quotazioni per ogni azione, certificato di deposito, ETF, certificato o altro strumento finanziario analogo negoziato in una sede di negoziazione è pari alla dimensione standard del mercato determinata conformemente all’articolo 11.» ; 10) l’articolo 12 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I gestori del mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori di una sede di negoziazione rendono pubblici i dettagli di ogni operazione applicando le tabelle di riferimento 2, 3 e 4 dell’allegato I. I nomi dei campi di cui alla tabella 3 dell’allegato I sono resi pubblici utilizzando le stesse convenzioni sui nomi specificate nell’identificativo dei campi di tale tabella.» ; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   In caso di annullamento della comunicazione dell’operazione precedentemente pubblicata, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori di una sede di negoziazione pubblicano una nuova comunicazione dell’operazione che contiene tutti i dettagli contenuti nella comunicazione iniziale e l’indicatore di annullamento di cui alla tabella 4 dell’allegato I.» ; c) i paragrafi 5 e 6 sono soppressi; 11) all’articolo 13 è aggiunta la seguente lettera b): «b) le operazioni give-up o le operazioni give-in, che sono una delle operazioni seguenti: i) un’operazione in cui un’impresa di investimento passa l’operazione di un cliente a un’altra impresa di investimento o riceve l’operazione di un cliente da un’altra impresa di investimento per il trattamento post-negoziazione; ii) un’operazione in cui un’impresa di investimento che esegue un’operazione la passa a un’altra impresa di investimento o la riceve da un’altra impresa di investimento allo scopo di coprire la posizione che si è impegnata ad assumere nei confronti di un cliente.»; 12) all’articolo 15, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Quando un’operazione tra due imprese di investimento è eseguita al di fuori delle regole di una sede di negoziazione, l’autorità competente a determinare il regime di differimento applicabile è l’autorità competente dell’impresa di investimento responsabile della pubblicazione dell’operazione tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato ai sensi dell’articolo 21 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014.» ; 13) l’articolo 17 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Entro il 1o marzo di ogni anno successivo alla data di applicazione del presente regolamento, le autorità competenti e l’ESMA, in relazione a ciascuno strumento finanziario per il quale esse sono l’autorità competente, raccolgono i dati, effettuano i calcoli e assicurano la pubblicazione di quanto segue:»; ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) il valore medio delle operazioni per determinare la dimensione standard del mercato di cui all’articolo 11, paragrafo 2, e le soglie di cui agli articoli 11 bis e 11 ter.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le autorità competenti, i gestori del mercato e le imprese di investimento, comprese le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, si avvalgono delle informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 1 ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), e dell’articolo 14, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 600/2014 per il periodo compreso tra il primo lunedì di aprile dell’anno in cui le informazioni sono pubblicate e il giorno precedente il primo lunedì di aprile dell’anno successivo.» ; c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Quando la dimensione dell’operazione determinata ai fini dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 11, paragrafo 1, degli articoli 11 bis e 11 ter e dell’articolo 15, paragrafo 1, è espressa in valore monetario e lo strumento finanziario non è denominato in euro, la dimensione dell’operazione è convertita nella valuta nella quale è denominato lo strumento finanziario applicando il tasso di cambio di riferimento dell’euro della Banca centrale europea al 31 dicembre dell’anno precedente.» ; (14) l’articolo 19 è sostituito dal seguente: «Articolo 19 Clausola di temporaneità L’articolo 17, paragrafo 6, e l’allegato IV non sono più applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2026; l’articolo 17, paragrafo 5, e l’allegato III non sono più applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2027.» ; (15) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento; (16) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato V del presente regolamento.
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