Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/583
In vigore dal 18 giu 2025
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/583
Il regolamento delegato (UE) 2017/583 è così modificato:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Definizioni
(Articolo 9, paragrafo 5, lettera f), del regolamento (UE) n. 600/2014)
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
“sistema di negoziazione con book centrale di negoziazione con limite di prezzo”: uno dei sistemi seguenti:
a)
un sistema di negoziazione con book di negoziazione continuo che mediante un book di negoziazione e un algoritmo di negoziazione gestito senza intervento umano abbina, su base continua, gli ordini di vendita e gli ordini di acquisto corrispondenti sulla base del miglior prezzo disponibile;
b)
un sistema di negoziazione che combina elementi di un sistema di negoziazione con book di negoziazione continuo, di cui alla lettera a), e di un sistema di negoziazione ad asta periodica, quale definito al punto 2);
2)
“sistema di negoziazione ad asta periodica”: un sistema di negoziazione che abbina gli ordini sulla base di un’asta periodica e di un algoritmo di negoziazione gestito senza intervento umano.»
;
2)
è inserito il seguente articolo 1 bis:
«Articolo 1 bis
Ambito di applicazione degli
1. Gli si applicano solo in relazione ai derivati. L’articolo 8 si applica solo in relazione ai derivati e alle operazioni a pacchetto.
2. I riferimenti all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 600/2014 contenuti negli articoli 8 e 11 del presente regolamento si intendono come riferimenti all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 600/2014 quale applicabile prima del 28 marzo 2024.»
;
3)
è inserito il seguente articolo 3 bis:
«Articolo 3 bis
Ordini di dimensione elevata per obbligazioni, strumenti finanziari strutturati e quote di emissione
(Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014)
Un ordine relativo a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati o quote di emissione è di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato se al momento dell’immissione o ad ogni successiva modifica è pari o superiore alle soglie seguenti:
a)
per tutti i tipi di obbligazioni, ad eccezione di exchange traded commodities (ETC) ed exchange traded notes (ETN), le soglie di cui alla tabella 2.3 dell’allegato III;
b)
per gli ETC e gli ETN, le soglie di cui alla tabella 2.5 dell’allegato III;
c)
per gli strumenti finanziari strutturati, le soglie di cui alla tabella 3.2 dell’allegato III;
d)
per le quote di emissione, le soglie di cui alla tabella 12.2 dell’allegato III.»
;
4)
l’articolo 5 è soppresso;
5)
è inserito il seguente articolo 6 bis:
«Articolo 6 bis
Classi di obbligazioni, strumenti finanziari strutturati e quote di emissione per le quali non esiste un mercato liquido
(Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014)
Per determinare se un’obbligazione, uno strumento finanziario strutturato o una quota di emissione debba essere considerata o considerato non avente un mercato liquido, le autorità competenti applicano la seguente determinazione statica della liquidità:
a)
per tutti i tipi di obbligazioni, ad eccezione degli ETC e degli ETN, la determinazione di cui alla tabella 2.2 dell’allegato III;
b)
per gli ETC e gli ETN, la determinazione di cui alla tabella 2.4 dell’allegato III;
c)
per gli strumenti finanziari strutturati, la determinazione di cui alla tabella 3.1 dell’allegato III;
d)
per le quote di emissione, la determinazione di cui alla tabella 12.1 dell’allegato III.»
;
6)
l’articolo 7 è così modificato:
a)
al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
«I nomi dei campi di cui alla tabella 2 dell’allegato II sono resi pubblici utilizzando le stesse convenzioni sui nomi indicate nell’identificativo dei campi di tale tabella.»;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le informazioni post-negoziazione sono rese disponibili in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile, e in ogni caso entro cinque minuti dall’esecuzione dell’operazione.»
;
c)
i paragrafi 5 e 6 sono soppressi;
d)
il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Per le operazioni a pacchetto le informazioni includono l’indicatore di operazione a pacchetto o l’indicatore di operazione con scambio di sottostante fisico specificato alla tabella 3 dell’allegato II. Se l’operazione a pacchetto è ammissibile alla pubblicazione differita ai sensi dell’articolo 8, sono messe a disposizione informazioni su tutte le componenti dopo la scadenza del periodo di differimento per l’operazione.»
;
7)
è inserito il seguente articolo 8 bis:
«Articolo 8 bis
Pubblicazione differita delle operazioni relative a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati e quote di emissione
(Articolo 11 del regolamento (UE) n. 600/2014)
1. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori di una sede di negoziazione possono differire la pubblicazione dei dettagli delle operazioni relative alle obbligazioni, ad eccezione degli ETC e degli ETN, conformemente a quanto segue:
a)
un differimento del prezzo e un differimento del volume che non superano i 15 minuti, per le operazioni di categoria 1 di cui alla tabella 2.6 dell’allegato III;
b)
un differimento del prezzo e un differimento del volume che non superano la fine del giorno di negoziazione, per le operazioni di categoria 2 di cui alla tabella 2.6 dell’allegato III;
c)
un differimento del prezzo che non supera la fine del primo giorno di negoziazione successivo alla data dell’operazione e un differimento del volume che non supera la settimana successiva alla data dell’operazione, per le operazioni di categoria 3 di cui alla tabella 2.6 dell’allegato III;
d)
un differimento del prezzo che non supera la fine del secondo giorno di negoziazione successivo alla data dell’operazione e un differimento del volume che non supera le due settimane successive alla data dell’operazione, per le operazioni di categoria 4 di cui alla tabella 2.6 dell’allegato III;
e)
un differimento del prezzo e un differimento del volume che non superano le quattro settimane successive alla data dell’operazione, per le operazioni di categoria 5 di cui alla tabella 2.6 dell’allegato III.
2. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori di una sede di negoziazione possono differire la pubblicazione dei dettagli delle operazioni relative a ETC, ETN e strumenti finanziari strutturati, conformemente a quanto segue:
a)
un differimento del prezzo che non supera la fine del secondo giorno di negoziazione successivo alla data dell’operazione, per operazioni di qualsiasi dimensione; e
b)
un differimento del volume che non supera le due settimane successive alla data dell’operazione, per operazioni di qualsiasi dimensione.
3. I gestori del mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori di una sede di negoziazione rendono pubblica ogni operazione relativa a quote di emissione al più tardi entro le 19:00 ora locale del secondo giorno lavorativo successivo alla data dell’operazione, purché l’operazione sia superiore alla dimensione post-negoziazione per le quote di emissione di cui alla tabella 12.2 dell’allegato III.»
;
8)
l’articolo 11 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera d) è soppressa;
b)
al paragrafo 2, sono soppresse le lettere b) e c);
c)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. I dati giornalieri o settimanali aggregati di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono le seguenti informazioni in relazione ai derivati per ogni giorno o settimana di calendario del periodo considerato:
a)
il prezzo medio ponderato;
b)
il volume complessivo negoziato di cui alla tabella 4 dell’allegato II;
c)
il numero complessivo di operazioni.»
;
d)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Se il giorno della settimana per la pubblicazione di cui al paragrafo 1, lettera c), e ai paragrafi 2 e 3 non è un giorno lavorativo, la pubblicazione è effettuata il giorno lavorativo successivo entro le 09:00 ora locale.»
;
9)
è inserito il seguente articolo 11 bis:
«Articolo 11 bis
Requisiti di trasparenza per gli strumenti di debito sovrano in relazione alla pubblicazione differita a discrezione delle autorità competenti
(Articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014)
1. La pubblicazione di informazioni su più operazioni in forma aggregata di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 riguarda le operazioni che sono state eseguite nel corso di una settimana di calendario ed è effettuata il martedì successivo entro le 9:00 ora locale.
2. I dati settimanali aggregati di cui al paragrafo 1 contengono le informazioni seguenti per ogni settimana di calendario del periodo considerato:
a)
il prezzo medio ponderato;
b)
il volume complessivo negoziato di cui alla tabella 4 dell’allegato II;
c)
il numero complessivo di operazioni.
3.
Le operazioni sono aggregate per codice ISIN.
4.
Se il giorno della settimana per la pubblicazione di cui al paragrafo 1 non è un giorno lavorativo, la pubblicazione è effettuata il giorno lavorativo successivo entro le 09:00 ora locale.»
;
10)
l’articolo 13 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
alla lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente:
«iv)
la sottoclasse di attività degli altri derivati su tassi di interesse, degli altri derivati su merci, degli altri derivati su crediti, degli altri derivati C10, degli altri contratti differenziali (CFD) e degli altri derivati su quote di emissione di cui alle tabelle 5.1, 7.1, 9.1, 10.1, 11.1 e 13.1 dell’allegato III;»;
ii)
alla lettera b), i punti i), ii) e ix) sono soppressi;
iii)
la lettera d) è soppressa;
b)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Per determinare gli ordini di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all’, si applicano le metodologie seguenti:»;
ii)
la lettera a) è così modificata:
1)
il punto i) è soppresso;
2)
il punto vi) è sostituito dal seguente:
«vi)
ogni sottoclasse di attività considerata non avente un mercato liquido per le classi di attività dei derivati su quote di emissione di cui alla tabella 13.3 dell’allegato III;»;
3)
i punti vii) e viii) sono soppressi;
iii)
la lettera b) è così modificata:
1)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«il valore più elevato tra la dimensione dell’operazione al di sotto della quale si trova la percentuale delle operazioni corrispondente al percentile delle operazioni e la soglia minima per:»;
2)
il punto i) è soppresso;
3)
il punto iii) è sostituito dal seguente:
«iii)
ogni sottoclasse di attività avente un mercato liquido per le classi di attività dei derivati su quote di emissione di cui alla tabella 13.2 dell’allegato III;»;
4)
il punto iv) è soppresso;
c)
il paragrafo 3 è così modificato:
i)
la lettera a) è così modificata:
1)
il punto i) è soppresso;
2)
il punto vi) è sostituito dal seguente:
«vi)
ogni sottoclasse di attività considerata non avente un mercato liquido per la classe di attività dei derivati su quote di emissione di cui alla tabella 13.3 dell’allegato III;»;
(3)
i punti vii) e viii) sono soppressi;
ii)
la lettera b) è soppressa;
iii)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
il valore più elevato tra la dimensione dell’operazione al di sotto della quale si trova la percentuale delle operazioni corrispondente al percentile delle operazioni e la soglia minima per ogni sottoclasse di attività considerata avente un mercato liquido per i derivati su quote di emissione di cui alla tabella 13.2 dell’allegato III.»;
d)
al paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
la dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato e la dimensione specifica dello strumento di cui al paragrafo 3.»;
e)
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), del paragrafo 2, lettera b), e del paragrafo 3, lettere c) e d), le autorità competenti tengono conto delle operazioni eseguite nell’Unione tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente.»
;
f)
il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. La dimensione dell’operazione ai fini del paragrafo 2, lettera b), e del paragrafo 3, lettere c) e d), è determinata in base alla misura del volume di cui alla tabella 4 dell’allegato II. Quando la dimensione dell’operazione specificata ai fini dei paragrafi 2 e 3 è espressa in valore monetario e lo strumento finanziario non è denominato in euro, la dimensione dell’operazione è convertita nella valuta nella quale è denominato lo strumento finanziario applicando il tasso di cambio di riferimento dell’euro della Banca centrale europea al 31 dicembre dell’anno precedente.»
;
g)
il paragrafo 10 è soppresso;
h)
il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:
«11. Ai fini delle determinazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, quando il numero di operazioni prese in considerazione per i calcoli è inferiore a 1 000, il paragrafo 2, lettera b), e il paragrafo 3, lettere c) e d), non si applicano. In tal caso, si applicano invece i valori soglia specificati al paragrafo 2, lettera a), e al paragrafo 3, lettera a).»
;
i)
al paragrafo 12, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Tranne se riferiti ai derivati su quote di emissione, i calcoli di cui al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 3, lettera c), sono arrotondati ai successivi:»;
j)
i paragrafi 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:
«14. Per i derivati su strumenti rappresentativi di capitale ammessi alla negoziazione o negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione che non appartengono ad una sottoclasse per la quale sono state pubblicate la dimensione specifica dello strumento finanziario di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e la dimensione degli ordini e delle operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all’ e all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e che appartengono ad una delle sottoclassi di attività specificate al paragrafo 1, lettera a), punto ii), la dimensione specifica dello strumento finanziario e la dimensione degli ordini e delle operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato sono quelle applicabili alla fascia più piccola dell’importo nozionale giornaliero medio (ADNA) della sottoclasse di attività a cui il derivato su strumenti rappresentativi di capitale appartiene.
15. Gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione che non appartengono ad una sottoclasse per la quale sono state pubblicate la dimensione specifica dello strumento finanziario di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e la dimensione degli ordini e delle operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all’ e all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), sono considerati non aventi un mercato liquido fino all’applicazione dei risultati dei calcoli eseguiti conformemente al paragrafo 17. La dimensione specifica applicabile dello strumento finanziario di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e la dimensione degli ordini e delle operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all’ e all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), sono quelle delle sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido appartenenti alla stessa sottoclasse di attività.»
;
k)
i paragrafi 18, 19 e 20 sono soppressi;
11)
l’articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Articolo 16
Sospensione temporanea degli obblighi di trasparenza
(Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014)
1. Per gli strumenti finanziari per i quali esiste un mercato liquido, determinato sulla base della metodologia di cui all’articolo 6 bis per le obbligazioni, gli strumenti finanziari strutturati e le quote di emissione, e all’articolo 13 per i derivati, le autorità competenti possono sospendere temporaneamente gli obblighi di cui agli articoli 8, 8 bis e 10 del regolamento (UE) n. 600/2014 quando, per una classe di obbligazioni, di strumenti finanziari strutturati, di quote di emissione o di derivati, il volume totale di cui alla tabella 4 dell’allegato II calcolato per i precedenti 30 giorni di calendario rappresenta meno del 40 % del volume mensile medio calcolato per i 12 mesi interi di calendario precedenti i 30 giorni di calendario.
2. Per gli strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido, determinato sulla base della metodologia di cui all’articolo 6 bis per le obbligazioni, gli strumenti finanziari strutturati e le quote di emissione, e all’articolo 13 per i derivati, le autorità competenti possono sospendere temporaneamente gli obblighi di cui agli articoli 8, 8 bis e 10 del regolamento (UE) n. 600/2014 se, per una classe di obbligazioni, di strumenti finanziari strutturati, di quote di emissione o di derivati, il volume totale di cui alla tabella 4 dell’allegato II calcolato per i precedenti 30 giorni di calendario rappresenta meno del 20 % del volume mensile medio calcolato per i 12 mesi interi di calendario precedenti i 30 giorni di calendario.
3. Nell’effettuare i calcoli di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti tengono conto delle operazioni eseguite in tutte le sedi nell’Unione per le classi di obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione o derivati interessati. Le autorità competenti effettuano tali calcoli a livello della classe di strumenti finanziari cui si applica il test di liquidità stabilito all’articolo 6 bis per le obbligazioni, gli strumenti finanziari strutturati e le quote di emissione, e all’articolo 13 per i derivati.
4. Prima di sospendere gli obblighi di trasparenza le autorità competenti verificano che la diminuzione significativa della liquidità in tutte le sedi non sia il risultato di effetti stagionali della pertinente classe di strumenti finanziari sulla liquidità.»
;
12)
gli articoli 17 e 18 sono soppressi;
13)
l’allegato I è sostituito dall’allegato I del presente regolamento;
14)
l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;
15)
l’allegato III è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.
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