Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013
In vigore dal 17 giu 2025
Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013
L’articolo 510 del regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:
1)
il paragrafo 6 è così modificato:
a)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«L’ABE controlla l’ammontare del finanziamento stabile richiesto a copertura del rischio di finanziamento connesso alle operazioni di finanziamento tramite titoli, comprese le attività ricevute o cedute in tali operazioni, nonché alle operazioni non garantite con clienti finanziari, laddove tali operazioni abbiano durata residua inferiore a sei mesi. Entro il 31 gennaio 2029 e successivamente ogni cinque anni, l’ABE presenta alla Commissione una relazione sull’adeguatezza di tale requisito di finanziamento stabile. Tenendo conto degli sviluppi internazionali e del trattamento normativo di operazioni analoghe in altre giurisdizioni, tali relazioni valutano almeno:»
;
b)
le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
«d)
l’adeguatezza del trattamento asimmetrico tra le passività con durata residua inferiore a sei mesi fornite da clienti finanziari che sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 % in conformità dell’articolo 428 duodecies, paragrafo 3, lettera c), e le attività derivanti da operazioni con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari che sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto dello 0 %, del 5 % o del 10 % in conformità dell’articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera g), dell’articolo 428 vicies, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 428 tervicies, lettera a);
e)
l’impatto dell’introduzione di fattori di finanziamento stabile richiesto superiori o inferiori per le operazioni di finanziamento tramite titoli, in particolare quelle con durata residua inferiore a sei mesi, con clienti finanziari, sugli aspetti seguenti:
i)
la struttura del prezzo di tali operazioni; e
ii)
la liquidità di mercato delle attività ricevute come garanzia reale in tali operazioni, in particolare delle obbligazioni sovrane e societarie;»
;
2)
i paragrafi 7 e 8 sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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