Art. 1 · Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013

Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013

In vigore dal 17 giu 2025
Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013 L’articolo 510 del regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato: 1) il paragrafo 6 è così modificato: a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «L’ABE controlla l’ammontare del finanziamento stabile richiesto a copertura del rischio di finanziamento connesso alle operazioni di finanziamento tramite titoli, comprese le attività ricevute o cedute in tali operazioni, nonché alle operazioni non garantite con clienti finanziari, laddove tali operazioni abbiano durata residua inferiore a sei mesi. Entro il 31 gennaio 2029 e successivamente ogni cinque anni, l’ABE presenta alla Commissione una relazione sull’adeguatezza di tale requisito di finanziamento stabile. Tenendo conto degli sviluppi internazionali e del trattamento normativo di operazioni analoghe in altre giurisdizioni, tali relazioni valutano almeno:» ; b) le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti: «d) l’adeguatezza del trattamento asimmetrico tra le passività con durata residua inferiore a sei mesi fornite da clienti finanziari che sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 % in conformità dell’articolo 428 duodecies, paragrafo 3, lettera c), e le attività derivanti da operazioni con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari che sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto dello 0 %, del 5 % o del 10 % in conformità dell’articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera g), dell’articolo 428 vicies, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 428 tervicies, lettera a); e) l’impatto dell’introduzione di fattori di finanziamento stabile richiesto superiori o inferiori per le operazioni di finanziamento tramite titoli, in particolare quelle con durata residua inferiore a sei mesi, con clienti finanziari, sugli aspetti seguenti: i) la struttura del prezzo di tali operazioni; e ii) la liquidità di mercato delle attività ricevute come garanzia reale in tali operazioni, in particolare delle obbligazioni sovrane e societarie;» ; 2) i paragrafi 7 e 8 sono soppressi.
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