Art. 8
Eliminazione graduale delle carte di soggiorno esistenti
In vigore dal 12 giu 2025
Eliminazione graduale delle carte di soggiorno esistenti
1. Le carte di soggiorno di familiari di cittadini dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che non sono conformi ai requisiti di cui all’ cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2026, se quest’ultima data è anteriore.
2. In deroga al paragrafo 1:
a)
le carte di soggiorno di familiari di cittadini dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che non soddisfano le norme minime di sicurezza di cui alla parte 2 del documento ICAO 9303 o che non comprendono una MRZ funzionale conforme al documento ICAO 9303 non sono valide;
b)
le carte di soggiorno che non soddisfano i requisiti di cui all’ ma soddisfano le norme minime di sicurezza di cui alla parte 2 del documento ICAO 9303 e le prescrizioni di cui alle lettere c) e g) dell’allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1954, cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2031, se quest’ultima data è anteriore.
Storico versioni
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