Art. 6

Informazioni minime

In vigore dal 12 giu 2025
Informazioni minime Sui titoli di soggiorno rilasciati dagli Stati membri ai cittadini dell’Unione figurano come minimo i seguenti elementi: a) la denominazione del documento nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in almeno un’altra lingua ufficiale dell’Unione; b) il chiaro riferimento al fatto che il documento è rilasciato a un cittadino dell’Unione in conformità della direttiva 2004/38/CE; c) il numero del documento; d) il nome (cognome e nome/nomi) del titolare; e) la data di nascita del titolare; f) le informazioni che devono figurare sugli attestati di iscrizione e sui documenti che attestano il soggiorno permanente, rilasciati rispettivamente a norma degli della direttiva 2004/38/CE; g) l’autorità di rilascio; h) sul recto, il codice a due lettere dello Stato membro che rilascia il documento, stampato in negativo in un rettangolo blu e circondato da dodici stelle gialle. Se uno Stato membro decide di rilevare le impronte digitali, si applica di conseguenza l’, paragrafo 7.
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Informazioni minime (Art. 6 Regolamento (UE) 2025/1208) — Testo vigente | Portale Normativo